Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13717 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 34948-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CASTELLINI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23973/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 20 settembre 2003 T.A. evocava in giudizio INA Vita S.p.A. innanzi al Tribunale di Padova al fine di ottenere la risoluzione contrattuale dell’appendice assicurativa datata 9 agosto 2000, che era stata da esso stipulata con il sub-agente INA Vita Spa S.V. nella sede di Piove di Sacco, mediante versamento ad esso dell’importo di Euro 10.329, in ragione della mancata attivazione dell’indicata copertura assicurativa aggiuntiva. La convenuta INA Vita S.p.a. curava la propria costituzione in giudizio chiamando in causa il terzo agente G.R. che, a propria volta, costituendosi in

giudizio, evocava in lite il terzo sub-agente S.V.. Il Tribunale adito con sentenza del 26 ottobre 2010 condannava la società convenuta alla restituzione all’attore della somma richiesta, oltre al pagamento delle spese processuali, condannando altresì l’agente G.R., terzo chiamato in causa, a tenere indenne la società convenuta da ogni esborso necessitato dalla pronuncia, nonchè condannando il sub-agente S.R., terzo chiamato in causa, a propria volta a tenere indenne da ogni importo pagato in esecuzione della sentenza l’agente G.R.;

avverso tale decisione proponeva appello INA Assitalia S.p.a. (nelle more subentrata ad INA Vita Spa) deducendo come unico motivo di gravame l’insussistenza della responsabilità dell’impresa di assicurazione per il fatto del sub-agente, per difetto di qualificata relazione tra assicurazione e sub-agente e per difetto del rapporto di occasionalità necessaria;

in accoglimento del gravame la Corte d’Appello di Venezia con sentenza pubblicata il 15 dicembre 2015 accoglieva l’appello e, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.A.;

questi, con ricorso per Cassazione, impugnava la decisione affidandosi ad un unico motivo, resisteva in giudizio GENERALI Italia (subentrata ad INA Assitalia S.p.a.) con controricorso, depositando altresì memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

con ordinanza del 10 ottobre 2017 questa Corte disponeva la trattazione ad udienza pubblica e con sentenza 23973 del 7 novembre 2018, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata in relazione e rinviava la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione;

avverso tale decisione le parti propongono istanza congiunta per la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.) rilevando che, nell’intestazione della sentenza, compariva la erronea indicazione delle generalità dell’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si evidenzia l’esistenza di un errore materiale sull’indicazione delle parti del giudizio. In particolare nell’intestazione della decisione, nella prima pagina, dopo la corretta indicazione delle generalità del ricorrente, alla successiva voce “intimato”, compare il cognome e nome T.F., che non corrisponde alle generalità o alla denominazione della parte intimata, ma al difensore della stessa, società Generali Italia s.p.a., la cui ragione sociale viene omessa per meno errore materiale;

il ricorso è fondato, poichè nella prima pagina, relativa alla intestazione della sentenza n. 23973 del 7 novembre 2018 della Terza Sezione di questa Corte di Cassazione, dopo la corretta indicazione del ricorrente, Ta.An., per mero errore materiale è indicata, quale parte intimata T.F. (difensore dell’intimata), in luogo di Generali Italia S.p.A. (cf e p. iva (OMISSIS)), già Ina Assitalia S.p.A. Pertanto occorre provvedere alla relativa correzione;

attesa la natura amministrativa della presente procedura e non integrando essa un’impugnazione in senso tecnico, neppure quando è introdotta ad istanza di parte, non vi è luogo a provvedere nè sulle spese (Cass. 28/03/2008, n. 8103), nè tanto meno – sulla declaratoria di sussistenza o meno dei presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

dispone correggersi la sentenza del 7 novembre 2018 n. 23973, dall’errore materiale da cui è affetta, sostituendosi, nella intestazione della sentenza, il nome errato della parte intimata ” T.F.” con quello corretto “Generali Italia S.p.a. (CF e Partita IVA (OMISSIS)), già Ina Assitalia S.p.a.”, mandando la Cancelleria per l’annotazione sull’originale della detta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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