Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13717 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria, sez. 6^, n. 118 depositata il 27 giugno
2008;
Letta la relazione scritta del relatore dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5;
– che il contribuente non si è costituito; osservato:
– che il ricorso è manifestamente fondato;
che la decisione impugnata ha, infatti, dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per carenza di specificità dei motivi, in termini assolutamente tautologici, senza alcun supporto argomentativo idoneo all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contenuti dell’appello (in questa sede, riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza), sicchè appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
– che pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010