Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13717 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6683-2014 proposto da:

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’Avvocato MASSIMO PAGLIARI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato FULVIO LORENZO MONTI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PANORAMA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3,

presso lo studio dell’Avvocato MICHELE SALVATORE DESARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati FRANCESCO DENTI E

CAMILLO TESTORI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MANTOVA del 11/03/2014,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato MONTI FULVIO LORENZO, difensore della parte

ricorrente, il quale chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DENTICI LARA, difensore della parte

controricorrente, la quale si riporta al controricorso, depositata in

udienza la delega dell’Avv. DESARIO MICHELE SALVATORE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la s.p.a. Banco di Desio e della Brianza ha proposto ricorso per Cassazione L. Fall., ex art. 99, u.c. avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Mantova l’11 marzo 2014 ed in pari data comunicato, di rigetto dell’opposizione da essa ricorrente proposta avverso lo stato passivo del Fallimento Panorama Costruzioni s.r.l. in liquidazione, nel quale il suo credito derivante da contratto di mutuo fondiario figurava ammesso in via chirografaria anzichè privilegiata ipotecaria, stante la ritenuta revocabilità del contratto stesso e della relativa ipoteca in quanto negozio indiretto in frode ai creditori finalizzato in concreto a realizzare la causa di ripianare una esposizione pregressa non garantita, con creazione di una nuova esposizione di pari importo garantita da ipoteca;

che l’intimata curatela resiste con controricorso;

considerato che il ricorrente lamenta, da un lato, che il tribunale, nel rigettare la sua opposizione, abbia trascurato di considerare come, non dovendo il contratto di mutuo fondiario classificarsi come mutuo di scopo, ai fini della sua validità non sia necessario che le parti destinino le somme mutuate alla realizzazione di una funzione tipica; dall’altro, analogamente, lamenta che il fatto che l’operazione di accensione di mutuo fondiario sia stata finalizzata nella specie al ripianamento di debiti pregressi sia stato ritenuto sufficiente per ritenere revocabile il contratto stesso L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, nonostante la esenzione dalle azioni revocatorie delle operazioni di credito fondiario prevista dalla L. Fall., art. 67, u.c.;

ritenuto che la prima doglianza appare incongrua rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che non pare affatto basata su una invalidità del negozio di mutuo fondiario stipulato nella specie, bensì sulla sua destinazione in concreto a soddisfare indirettamente una finalità diversa da quella per la quale il negozio è previsto dal T.U.B. del 1993 che (cfr. Corte Cost. n. 175/2004) è quella di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado;

che tale ratio appare in linea con l’orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: Cass. n.20622/07, n. 23699/06, n. 4069/03);

che il ricorso non pare offrire elementi per mutare tale orientamento giurisprudenziale, neppure con riguardo al secondo profilo di doglianza sopra riassunto, che sembra confondere la individuazione normativa (tuttora possibile a norma dell’art. 38 T.U.B.) delle caratteristiche funzionali del contratto di mutuo fondiario (nella specie ritenute dal giudice di merito, con valutazione in fatto non censurata, concretamente mancanti, con conseguente implicita esclusione della esenzione dalla revocatoria del negozio nella specie posto in essere) con la natura di mutuo di scopo non più attribuitagli dalla legge;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta anche la memoria depositata da parte ricorrente, condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione. Che risultano criticate in memoria attraverso il non utile riferimento ad una giurisprudenza di questa Corte diretta ad escludere la nullità del negozio in questione (laddove nella specie si controverte della soggezione alla revocatoria fallimentare), oltre che attraverso la non pertinente doglianza di non avere il provvedimento impugnato limitato l’inefficacia alla sola garanzia ipotecaria (laddove in esso la corte distrettuale ha per l’appunto confermato la ammissione – ancorchè in via chirografaria – del credito di restituzione della somma realmente erogata, in coerenza con l’orientamento ribadito di recente da questa Corte: cfr. Cass. n. 1807/13; n. 26504/13).

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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