Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 18805-2014 proposto da:

M.G. (o G.), M.A.M. e

M.C., le ultime due quali eredi di M.A. (v.

ricorso p. 7), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA

21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RITA FELLI

giusta procura, per le ultime due, a margine del ricorso e, per la

prima, in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., D.P.M.;

– intimati –

nonchè da:

M.E., D.P.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE RASPONI 40, presso lo studio

dell’avvocato ORIANA CIANCA, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.G. (o G.), M.A.M. e

M.C., le ultime due quali eredi di M.A. (v.

ricorso p. 7), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA

21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RITA FELLI

giusta procura, per le ultime due, a margine del ricorso e, per la

prima, in calce del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3302/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e

dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. nonchè M.A.M. e M.C., le ultime due quali eredi di M.A., ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3302/2013 che, rigettando sia l’appello principale sia quello incidentale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma/sezione distaccata di Ostia, il quale, respinta la domanda proposta da M.E. e D.P.M. nei confronti di M.D. (deceduto nel corso del giudizio di appello, nel quale si sono costituiti, quali suoi eredi, G., indicata nella sentenza di secondo grado anche come G., v. ricorso p. 5 e 7, e M.A.), volta alla declaratoria di acquisto per usucapione, da parte degli originari attori, del diritto di proprietà sull’immobile sito in (OMISSIS), ed accertata la operatività tra le parti di un contratto di comodato non “precario”, ha rigettato la domanda di restituzione avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

M.E. e D.P.M. hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidente, al quale hanno resistito con controricorso le ricorrenti principali

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo le ricorrenti principali, lamentando la “violazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c. in riferimento (all’)art. 360 c.p.c., n. 3”, sostengono che la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato il rapporto di comodato in questione come a tempo indeterminato, per le esigenze abitative del nucleo familiare di M.E. e D.P.L., dovendosi invece lo stesso qualificarsi come comodato precario ex art. 1810 cod. civ., sicchè il comodante potrebbe richiedere ad nutum la restituzione del bene, indipendentemente dal sopraggiungere di uno stato di bisogno urgente ed imprevisto.

1.2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di legge artt. 1803, 1809 e 1810 c.c. art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., n. 3”, deducono le ricorrenti principali che l’assunto della Corte di appello, secondo cui M.D. avrebbe concesso il godimento dell’appartamento agli originari attori, rispettivamente figlia e genero dell’originario convenuto e attuali controricorrenti ricorrenti incidentali, perchè lo adibissero a loro casa familiare, sarebbe palesemente infondato per essere frutto di un esame insufficiente degli atti di causa e di erronea loro interpretazione nonchè di erronea valutazione delle prove.

1.3. I due motivi che precedono, i quali, essendo connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

Va anzitutto evidenziato che è inammissibile la censura proposta con il secondo motivo, in quanto, pur prospettando una violazione di legge, le ricorrenti si limitano a non condividere l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto che l’immobile di cui si discute in causa fosse stato concesso in comodato da M.D. ai coniugi M. – D.P. affinchè lo adibissero a casa familiare.

Stante l’inammissibilità di tale censura, cui consegue la conferma della sentenza impugnata in relazione al ritenuto vincolo di destinazione che connota il comodato intercorso tra le parti, occorre valutare se sia o meno corretta la soluzione in diritto fornita dalla Corte di appello. Al riguardo si osserva che risulta del tutto condivisibile l’assunto secondo cui il comodato, quando caratterizzato da vincolo di destinazione quale quello riscontrato nel caso in esame (destinazione dell’immobile alle esigenze abitative di un nucleo familiare), non può ritenersi “precario”.

Va, infatti, sul punto data continuità all’orientamento (sopravvenuto alla emanazione della pronuncia impugnata) secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicchè il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass., sez. un., 29/09/2014, n. 20448; Cass. 3/12/2015, n. 24618).

1.4. Con il terzo motivo, lamentando la violazione dell’art. 91 e ss. cod. proc. civ., le ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio operata dalla Corte territoriale alla luce della reciproca soccombenza e sostengono che la riforma della sentenza di merito con il conseguente accoglimento dell’appello incidentale dovrebbe comportare la violazione del principio della soccombenza per cui le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito dovrebbero essere poste a carico dei coniugi M. – D.P., con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.

1.4.1. La doglianza è per un verso infondata, non potendo essere sindacata la scelta di disporre la compensazione delle spese di lite tutte le volte in cui non sia stato violato il criterio secondo cui gli oneri processuali debbono restare a carico della parte soccombente, e, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese.

1.5. Per le ragioni esposte il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

2. Ricorso incidentale.

2.1. Va evidenziato che con l’atto intitolato “controricorso con ricorso incidentale”, i coniugi M. – D.P. non hanno proposto rituale ricorso incidentale, non avendo articolato specifici motivi, debitamente rubricati, con la precisazione delle norme di diritto su cui si fondano ma, nell’esaminare i motivi del ricorso principale, i medesimi hanno dedotto che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza di un contratto di comodato intercorrente tra le parti e qualificato come detenzione e non possesso il rapporto tra gli originari attori e l’immobile di cui si discute in causa e ciò – a loro avviso – sulla base di una errata e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie; hanno poi concluso chiedendo, oltre che il rigetto del ricorso principale, anche, in “accoglimento del ricorso proposto in via incidentale”, l’annullamento della sentenza impugnata “relativamente al capo che ha respinto le domande di accertamento dell’usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. dell’immobile” di cui si discute in causa “a favore degli odierni resistenti-ricorrenti in via incidentale”.

In ogni caso, pur a voler qualificare tali doglianze quale ricorso incidentale, le stesse sono comunque inammissibili, atteso che i ricorrenti incidentali si dolgono esclusivamente dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, limitandosi a non condividerlo.

2.2. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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