Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13716 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 30746-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

OFFICINE MECCANICHE GALLI SRL 00896380581 in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MARCO POLO 84, presso lo studio dell’avvocato
CIPOLLONE LINDA, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 232/7/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA del 27.9.2010, depositata
il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Linda
Cipollone che chiede il rinvio del ricorso alla
pubblica udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

consiglio dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.19/08/2009 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della società
contribuente “Officine Meccaniche Galli srl”- ed ha così annullato la cartella di
pagamento con cui l’Agenzia aveva —sulla premessa della decadenza dall’istanza di
definizione agevolata ai sensi dell’art.9-bis della legge n.289 del 2002 per effetto del
tardivo pagamento dell’ultima rata dell’importo rateizzato dovuto per la definizione
agevolata- inteso recuperare integralmente le imposte non pagate od omesse (coi
relativi interessi e sanzioni) per IVA- IRAP-Add. Comunali e regionali relative 2001.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dal sistema della legge
n.289/2002 si desume che nelle ipotesi di rateizzazione dell’importo dovuto è
sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda
seguita dal versamento della prima rata, ciò che determina la definitiva sostituzione
con l’obbligazione assunta dal contribuente dell’obbligazione originaria (con
conseguente obbligo per l’Ufficio di rideterminare le imposte dovute e non versate).
D’altronde, il ritardo nel pagamento risultava derivato dal ritardo del Ministero della
Difesa a proposito del pagamento di un ingente corrispettivo a favore della società
contribuente, ciò che poteva configurare una “comprovata impossibilità economica
del debitore, causata dal fatto del terzo”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
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letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione dell’art.9.bis della legge n.289/2002, in relazione all’art.360 n.3 cpc”) la
ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il
pagamento delle sole prime rate dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con
conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia)
Il motivo è fondato e da accogliersi. Invero, con indirizzo condivisibile e qui
puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo
di evidenziare che:” Il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002,
relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e
delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale
come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della
legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di
chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a
quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in
ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli
interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto
dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua
l’adempimento delle successive” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).
Quanto al secondo motivo di ricorso (relativo all’argomento rinvenibile nella
pronuncia qui appellata circa la correlazione tra il ritardato adempimento
dell’obbligazione tributaria ed il ritardato adempimento del terzo (con riguardo a
corrispettivi di prestazioni effettuate da parte della società contribuente) -anche a
voler ritenere che esso integra una ratio autonoma e separata della decisione- basta
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dell’istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi.

qui evidenziare che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte
Cass. 11659/2001) che la causa di forza maggiore (quale quella implicitamente
identificata dal giudice del merito) non trova ambito di applicazione in riferimento
alle obbligazioni tributarie.
Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai
controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli
avvocati delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha
insistito per il rigetto dei motivi di impugnazione ed ha ulteriormente rilevato che
l’orientamento di questa Corte circa la natura “clemenziale” del condono disciplinato
dal menzionato art.9-bis confligge con il dettato dell’art.16-bis della stessa legge
(introdotto con il D.L. n.185 del 2008 ed intitolato come “potenziamento delle
procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a
seguito di definizioni agevolate”) che contempla la facoltà per i dipendenti della
Riscossione s.p.a. o delle societa’ dalla stessa partecipate ai soli fini della
riscossione mediante ruolo (e previa autorizzazione rilasciata dal direttore
generale degli agenti della riscossione), di utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle
entrate dispone ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. La stessa norma prevede espressamente che
tale facoltà si applichi anche alle definizioni effettuate ai sensi dell’arto 9-bis dianzi
menzionato, sintomo evidente (secondo la predetta parte) che il legislatore considera
patrimonio da recuperare anche le somme derivanti dalle definizioni effettuate a
mente di detta ultima disposizione, non meno di quelle derivanti dalle definizioni
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predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicché poi la Corte potrà decidere la

previste dalle altre norme contenute nella legge 289/2002, ciò che implica che tutte
dette tipologie di definizioni debbano considerarsi “concluse” una volta che si sia
provveduto al pagamento della prima rata;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (pur dovendosi dare atto che in essa
in realtà si è trattato di solo ritardato pagamento delle rate in questione), senza che
possa rilevare in alcun modo la menzionata previsione dell’art.16-bis della legge
289/2002, atteso che essa incide soltanto sulle modalità con cui si esercitano le
procedure esattive, comunque esse si originino, vuoi per necessità di riscossione delle
somme dovute per la definizione agevolata e non corrisposte, vuoi per le somme
originariamente dovute a titolo di imposizione per effetto della procedura di
definizione non perfezionatasi;
che, anche alla luce della non conferenza degli ulteriori argomenti proposti dalla
parte controricorrente nella memoria illustrativa, il ricorso va senz’altro accolto;
che la regolazione delle spese di lite può essere improntata alla compensazione tra
le parti, attesa la peculiarità della questione controversa, risolta solo all’esito della
affermazione dell’indirizzo giurisprudenziale menzionato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e -decidendo nel meritorigetta il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di diniego di condono.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2013.

—per errore- si parla di omesso versamento di alcune rate del somma dovuta, mentre

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