Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 22/05/2019), n.13716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24530-2017 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SERAFICO,

106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N. 40,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA (STUDIO DI

CAPUA/SANDOVAL) rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1247/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 20 dicembre 2013, N.A.A. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gragnano (oggi Torre Annunziata), Generali Italia S.p.A., quale impresa designata nella Regione Campania per la gestione dei sinistri ex art. 283 codice assicurazioni, per sentir accertare la esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro, del conducente di un’autovettura, modello fuoristrada, di colore bianco, non identificato, che, in data 17 luglio 2013, in (OMISSIS) ((OMISSIS)) avrebbe determinato il sinistro per cui è causa con conseguenti danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali. Aggiungeva che, nell’occasione, erano venuti in collisione due veicoli, l’autovettura Mercedes condotta dall’attrice e il fuoristrada di colore bianco non identificato e ciò per colpa esclusiva del conducente di tale ultimo veicolo, il quale, nel tentativo di effettuare un sorpasso, in direzione (OMISSIS), percorrendo il senso di marcia opposto rispetto a quello della danneggiata, aveva occupato la corsia di pertinenza di quest’ultima che, per evitare l’impatto frontale, aveva sterzato, perdendo il controllo dell’autoveicolo e terminando la corsa sul muretto di confine della strada;

si costituiva Generali Italia S.p.A., contestando la pretesa ed eccependo l’inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda. La causa veniva istruita con l’escussione dei testi e il Giudice di pace di Gragnano, con sentenza del 1 agosto 2014 rigettava la domanda ritenendo non provati i fatti, considerando che non vi erano foto riproducenti l’impatto tra i veicoli e che quelle relative ai danni apparivano incompatibili con la dinamica;

avverso tale decisione proponeva appello N.A. e si costituiva la compagnia chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

con sentenza del 2 maggio 2017 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’appello rilevando che parte attrice non aveva presentato tempestivamente la denunzia del fatto alle autorità giudiziarie competenti;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la N. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A.. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, come riprodotto nell’art. 283 codice assicurazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità escluderebbe ogni automatismo tra la presentazione o meno della denunzia e l’accoglimento o il rigetto della domanda, poichè la vittima del sinistro non ha un obbligo di presentare una denunzia per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata. Sotto altro profilo i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la documentazione prodotta in giudizio relativa alle foto dei danni subiti dal veicolo e il contenuto delle dichiarazioni testimoniali. Conseguentemente il giudice di appello, sulla base di una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, avrebbe potuto ritenere provata la condotta illecita del veicolo rimasto sconosciuto;

con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame e la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e l’errata o comunque omessa valutazione del materiale istruttorio in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; in particolare il Tribunale avrebbe omesso di valutare le risultanze processuali di primo grado, in quanto le foto dimostrerebbero i danni subiti dall’autovettura Mercedes e l’assoluta compatibilità con la ricostruzione prospettata in citazione. Se il giudice di appello avesse valutato correttamente il materiale istruttorio sensi dell’art. 115 c.p.c., avrebbe ritenuto provata la dinamica del sinistro, attesa la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto pirata, con riferimento al tempo, al luogo, alle modalità del sinistro e al danno subito e ciò sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Il profilo della impossibilità da parte attrice di identificare il conducente dell’auto investitrice emergerebbe facilmente dall’esame della dinamica, come pure l’esistenza di lesioni subite dalla danneggiata;

a prescindere dalla ritualità del ricorso, che difetta della asseverazione riferita alla notifica e relativa accettazione a mezzo pec, i motivi, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connessi, sono inammissibili perchè la decisione è adottata sulla base di un orientamento costante del giudice di legittimità (Cass. n. 23710-2016; n. 183088-2015; 274-2015; 15367-2011, n. 24449-2005 ed altre);

occorre premettere che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012) per cui l’omessa denuncia costituisce a questi fini un dato neutro (la denuncia non costituisce, come pure osservato in memoria dalla ricorrente, condizione di proponibilità dell’azione). L’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda;

giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, nè precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti… ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”;

pertanto, come rilevato da Cass. n. 20066-2013 e Cass. 10545-2018, il profilo dell’esercizio o meno della denunzia: ha correttamente rappresentato nella valutazione del giudice di merito un indizio dell’effettiva (mancata) verificazione del sinistro e, sotto tale profilo, parte ricorrente non ha censurato la violazione dei criteri di prova presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c., nonchè i due elementi presuntivi di senso contrario, ritenuti rilevanti dal Tribunale (l’omessa denunzia in sede di Pronto Soccorso e l’esclusione esplicita dell’omissione di soccorso) nell’ambito di una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali nella quale la mancata presentazione della denunzia è solo uno degli elementi considerati dal giudice di merito;

infatti si legge in sentenza a pag. 4 che “nel verbale di PS della 17 luglio 2013, non solo essa attrice non faceva minimamente menzione del fatto così come poi illustrato nella citazione introduttiva del primo grado, ma, di ti contro, richiesta se vi fosse stata omissione di soccorso, rispondeva espressamente “no”; non vi è chi non veda quale inevitabile pregiudizio abbiano potuto subire le indagini volte alla identificazione del colpevole di fronte alla completa assenza, in fatto, di una denuncia-querela”;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta – 3 Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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