Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8979-2019 proposto da:

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO MORETTO, FULVIA

SQUADRONI, GIOVANNI ROBERTO CAINERI, GIOVANNI MICHELON;

– ricorrente –

contro

CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2559/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione davanti al Tribunale di Verona il Coordinamento Servizi per lo Sport srl evocava in giudizio il Comune di Verona per sentirlo condannare, ai sensi dell’art. 2028 c.c., al rimborso delle spese sostenute per la gestione del centro natatorio di via Santini, nei mesi di novembre e dicembre 2006, oltre alla condanna al pagamento dei premi versati per la polizza fideiussoria dopo la conclusione del contratto, nonchè per lo svincolo della stessa. Si costituiva l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale la condanna del Coordinamento sportivo al pagamento delle somme dovute per l’occupazione dell’immobile nei mesi di novembre-dicembre del 2006;

il Tribunale di Verona, con sentenza del 18 febbraio 2015, rigettava la domanda della società attrice che condannava al pagamento in favore della amministrazione comunale dell’importo di Euro 23.383, per il protratto utilizzo dell’impianto nei mesi di novembre e dicembre 2006. Il danno per l’occupazione veniva determinato dal Tribunale tenendo conto del canone annuo precedentemente pagato dal Coordinamento Servizi per lo Sport sulla base del contratto in scadenza, maggiorato della differenza rispetto all’importo offerto nella nuova gara da Sport Management, soggetto avente diritto al subentro a partire dal primo novembre 2006. Secondo il Tribunale, scaduto il contratto precedente, il Coordinamento Servizi avrebbe occupato l’impianto senza titolo;

avverso tale decisione proponeva appello il Coordinamento, con atto di citazione del 27 marzo 2015, chiedendo l’accoglimento dell’originaria domanda proposta ai sensi dell’art. 2028 c.c. e il rigetto di quella riconvenzionale, sostenendo che Sport Management non avrebbe avuto titolo a subentrare nella gestione dell’impianto. Pertanto, la somma riconosciuta dal Tribunale non avrebbe potuto essere parametrata al canone offerto da tale società, aggiungendo che la quantificazione dell’indennità dovuta dal Coordinamento Servizi per lo Sport srl per l’occupazione avrebbe dovuto, invece, tenere conto della temporaneità della gestione e dell’impossibilità di programmare le attività;

si costituiva in giudizio il comune di Verona chiedendo il rigetto dell’impugnazione e rilevando che l’impianto natatorio era redditizio, anche nel caso di gestione di breve durata;

la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 11 settembre 2018, rigettava la domanda del Comune tesa ad ottenere il risarcimento del danno per occupazione senza titolo, riferita ai mesi di novembre e dicembre 2006. Secondo la Corte veneziana si tratterebbe di una situazione di proroga ad horas che, pur caratterizzata da profili di remuneratività, non poteva porsi sullo stesso piano di quella prevista dalla gara per la gestione trimestrale;

avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Verona, affidandosi a quattro motivi llustrati da memoria. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c. per mancata specificazione dei motivi di impugnazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Come risultava dall’appello di controparte, il Coordinamento sportivo non avrebbe impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che l’impianto, nei mesi di novembre-dicembre, era stato occupato senza titolo. Inoltre, non sarebbero stati apportati argomenti idonei a inficiare la qualificazione del danno operata dal primo giudice. Il Coordinamento Servizi per lo Sport si sarebbe limitato a rilevare che il maggior danno per l’occupazione senza titolo non avrebbe potuto essere rapportato a quello proposto dalla società Sport Management, perchè questa non aveva titolo per subentrare nella gestione aggiungendo, genericamente, che l’impianto non era remunerativo per brevi periodi. Infine, l’impugnazione non conterrebbe alcuna critica specifica alla statuizione di condanna del giudice di prime cure. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di occupazione senza titolo, il danno del proprietario è in re ipsa e la determinazione del risarcimento può fondarsi su semplici elementi presuntivi;

con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione della sentenza, la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Nonostante la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sarebbe consentito dedurre, in sede di legittimità, l’ipotesi di motivazione apparente, il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa. Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere dichiarato che la gestione dell’impianto da parte del centro sportivo nei due mesi in oggetto non era priva di profili di remuneratività, avrebbe comunque negato la sussistenza del danno;

con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2043,2056 e 1223 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte d’Appello, dopo a avere affermato che l’impianto presentava, comunque, profili di remuneratività, non si sarebbe confrontata con l’orientamento della giurisprudenza che consente di riconoscere, nel caso di occupazione sine titulo, un danno in re ipsa da parte del proprietario usurpato;

con il quarto motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, sulla base delle considerazioni oggetto delle censure precedenti il giudice di merito avrebbe potuto procedere ad una valutazione equitativa, anche d’ufficio. Pertanto, sussistendo profili di redditività, la Corte avrebbe potuto determinare l’importo del risarcimento del danno;

il primo motivo presenta profili di inammissibilità;perchè, nel momento in cui si censura il gravami ai sensi dell’art. 342 c.p.c., parte ricorrente, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, deve compiutamente allegare e trascrivere, innanzitutto la sentenza di primo grado e successivamente, come è stato fatto, il motivo di impugnazione, poichè la specificità del gravame va rapportata necessariamente al tenore letterale delle argomentazioni della decisione di primo grado punto. Tale ultimo profilo è insufficiente. La deduzione non consente di apprezzare quali specifici motivi di impugnazione sarebbero stati obliterati dalla Corte territoriale (Cass. n. 8462 del 5 maggio 2020 e Cass. 7 aprile 2017, n. 9122);

in ogni caso, la censura è infondata poichè dal corposo motivo di appello riportato in ricorso emerge con evidenza che la società appellante ha specificamente dedotto che non era stato provato il danno subito dal Comune, che non avrebbe potuto essere parametrato a quello riferito alla gara di appalto, trattandosi, al contrario, di un brevissimo lasso di tempo, che non consentiva alcuna programmazione di attività economicamente utili. Dovendosi escludere la sussistenza di un danno in re ipsa (Cass. Sez. 3 n. 17557 del 21/08/2020), sulla base del costante orientamento di questa Corte, anche se riferito alla occupazione sine titulo, il profilo oggetto dell’appello si traduce necessariamente nella contestazione riguardo alla prova dell’esistenza di un danno risarcibile;

il secondo motivo è inammissibile, perchè, come emerge dal contenuto del motivo e dalla relativa argomentazione della Corte territoriale non si tratta di affermazioni inconciliabili e quindi la censura non rientra tra quelle consentite dal testo attuale dell’art. 360 c.p.c., n. 5:

non ricorre l’ipotesi di omessa motivazione. Infatti, a pagina 7 della sentenza impugnata la Corte territoriale specifica chiaramente che la richiesta del Comune, diretta a conseguire un danno per la gestione dell’impianto per due mesi da parte del Coordinamento SSD è infondata perchè, trattandosi di domanda ex art. 2043 c.c., avrebbe dovuto essere dimostrata non solo l’esistenza del pregiudizio (che deriva dal carattere remunerativo dell’attività), ma anche l’ammontare del danno, che il Comune avrebbe omesso di dimostrare;

il terzo e quarto motivo vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati;

l’errore della corte d’appello risiede nella affermazione astratta, riportata a pagina otto della sentenza, secondo cui “la manutenzione di un impianto natatorio per meno di due mesi e senza alcuna certezza della sua durata, non consente una seppur minima pianificazione aziendale dei costi e dei ricavi, non permettendo neppure di apprestare i necessari approvvigionamenti con l’indispensabile pianificazione, così come preclude qualsiasi possibilità di predisporre il numero alla durata dei rapporti di lavoro dipendente da instaurare, finendo per impedire qualsiasi ragionevole investimento”. Da ciò il giudice di appello desume che “non può affatto presumersi che la gestione delle piscine per qualche settimana abbia prodotto un danno risarcibile al Comune” con conseguente rigetto della domanda;

in sostanza, secondo la Corte territoriale, quando non è programmabile la gestione economica della struttura il danno va sempre escluso. Ma lo stesso giudice di appello, che ha accertato la occupazione senza titolo per due mesi, ha escluso, così violando l’art. 1223 c.c., la risarcibilità, in quanto ha ritenuto che quel tipo di pregiudizio, parametrato ai criteri indicati dal Comune, non sarebbe configurabile come danno risarcibile. Ma tale affermazione prova troppo, in quanto un pregiudizio, anche diverso, potrebbe sussistere in concreto prendendo in considerazione le categorie del danno emergente e del lucro cessante. Sotto tale profilo la censura si atteggia come questione relativa al quantum, atteso che la sussistenza di una occupazione costituisce profilo non contestato;

ne consegue che terzo e quarto motivo devono essere accolti; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza di una motivazione solo apparente, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell’azione. Il giudice del rinvio dovrà motivare sulla concreta insussistenza (o meno) di remuneratività dell’impianto. E in caso di sussistenza, provvederà a determinare il danno per l’accertata occupazione sine titulo, se del caso anche con valutazione equitativa, applicando l’art. 1226 c.c.

PQM

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo; rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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