Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE BINETTI-RECCHI, in persona del direttore pro tempore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sez. 4^, n. 13 9, depositata il 7 novembre 2007.

Letta la relazione scritta del relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che lo studio legale associato indicato in epigrafe, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2001; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello rilevò, in particolare, che non risultavano provati “elementi tali da far prefigurare l’esistenza di un’autonoma organizzazione”;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che il fatto stesso dell’associazione, per gli immanenti effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva, configura presupposto di autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità ad irap e, comunque, per non aver idoneamente motivato l’assunta carenza, in concreto, di detto requisito;

che l’associazione contribuente non si è costituita;

osservato:

– che i motivi di ricorso, che, per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

– che questa Corte ha, infatti, reiteratamele affermato che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’irap (Cass. 17186/08, 13570/07);

ritenuto:

– che pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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