Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23979-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO

MARCHETTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GAROFALO SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 22/03/2013,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che M.A. ha proposto, secondo quanto previsto dall’art. 348-ter, ricorso per cassazione della sentenza di primo grado n. 258/2012, con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla s.r.l. F. Garofalo & co. per il pagamento di una somma portata da due assegni bancari tratti dal M. a favore di tale I.L. e pervenuti, per mezzo di plurime girate, alla suddetta società, cui l’odierno ricorrente opponeva l’eccezione ex art. 1993 c.c., comma 2;

che l’intimata F. Garofalo & C. non ha svolto difese;

considerato che con il primo mezzo l’odierno ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, a causa di motivazione illogica, incoerente e contraddittoria lamentando a tal fine una errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, che avrebbe presunto la postdatazione degli assegni oggetto della controversia e non avrebbe dato rilevanza ad un elemento fattuale della controversia;

che con il secondo mezzo di ricorso viene denunciata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di attività istruttoria, lamentando una violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;

ritenuto che, quanto al primo motivo, esso non appare individuare ipotesi di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ricorre solo ove la sentenza risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cfr. Cass. n. 161/09; S.U. n. 642/15; Sez. 5 n.22652/15);

che il secondo motivo di ricorso pare inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia, che è ravvisabile solo in relazione a domande attinenti al merito, potendo dar luogo unicamente a vizio di motivazione ove ne siano prospettati ritualmente gli estremi (cfr. ex multis: Cass. n. 2059/95, n. 381/95, n. 4472/78), ciò che nella specie non pare potersi dire;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione, che peraltro non hanno ricevuto repliche da parte del ricorrente.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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