Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6728-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LAIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LAIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4572/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA di CATANIA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su istanza di rimborso dell’eccedenza di imposta in favore dei residenti in zone colpite dal sisma che ha colpito la Sicilia nel 1990, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nella fattispecie non incidenti sulla spettanza del rimborso nella misura del 90% le modifiche normative di cui alla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, comma 1, venendo in rilievo eventuali questioni soltanto in fase esecutiva.

C.G. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. L. n. 123 del 2017, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il motivo va respinto, in quanto infondato.

2.2. Il citato principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che, modificando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, con la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, ha ricompreso espressamente tra i beneficiari dell’agevolazione “i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”;

2.3. E’ opportuno rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; sotto questo profilo va corretta la sentenza impugnata laddove afferma che “l’esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%”.

Costituisce altresì ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante Cass., sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA; Cass. 19800/2018 cit.).

2.4. Quanto detto rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte; ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il contribuente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (v. Cass. 26 luglio 2018, n. 19800).

3. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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