Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13716 del 03/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13716 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 9187-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

1950

MARTURANO LORENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 03/07/2015

(

di POTENZA, depositata il 11/04/2008 R.G.N. 818/2005;
\.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA

BLASUTTO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale FESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in

.e

persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

..

z

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Potenza rigettava l’appello proposto da Poste Italiane avverso
la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento, proposta
dalla società, avente ad oggetto !a legittimità della sanzione disciplinare della
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, inflitta a Marturano

alle disposizioni aziendali, che aveva causato disagi alla clientela.
Osservava la Corte distrettuale che, pur essendo fondati i motivi di appello vertenti
sulla regolarità del procedimento disciplinare, ciò nondimeno la domanda doveva
essere respinta, non avendo la società riproposto in appello le istanze istruttorie
formulate in primo grado, dirette all’ammissione del relativi mezzi di prova, restando
così privo di riscontro l’addebito mosso al Marturano.
Per la cessazione di tale sentenza la soc. Poste It. propone ricorso affidato ad un
unico motivo. Il Marturano è rimasto intimato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
Con unico motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 115, 116, 421 e 437 cod. proc. civ., e per contraddittoria
motivazione. La Corte di appello, pur dichiarando di condividere l’orientamento di
legittimità secondo cui la parte appellante che impugna in toto la sentenza di primo
grado, insistendo per l’accoglimento della domanda originaria (rigettata dal primo
giudice), non ha l’onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a tali domande,
essendo tale riproposizione insita nella richiesta di accoglimento della domanda stessa,
aveva poi contraddittoriamente rigettato l’appello in applicazione di un principio
opposto; deduce l’appellante che l’ammissione della prova testimoniale avrebbe
-,

consentito alla società di comprovare la fondatezza degli addebiti mossi al Marturano.
Formulando il prescritto quesito di diritto, la ricorrente chiede se violi il disposto di

” cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. la sentenza che dichiari la prova come
rinunciata, che pure la parte onerata aveva articolato, atteso che la rinuncia alla prova
deve essere esplicitata dalla parte che l’aveva indicata e produce effetto solo in seguito
all’adesione delle altre parti e al consenso del giudice, sicché il giudice del lavoro,
nell’accertamento della legittimità del provvedimento disciplinare, non può limitarsi a
fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della
prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dalle
R.G. n. 9187/09
Ud. 5 maggio 2015
Poste IL c/Marturano

1-

Lorenzo, al quale era stato addebitato un comportamento negligente e inottemperante

parti ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione,
indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti.
Occorre premettere che il quesito di diritto, come risulta dal suo tenore testuale e
dalle norme evocate a suo sostegno, devolve a questa Corte una sola questione, quella
di stabilire se il giudice di merito che abbia ritenuto l’istanza istruttoria come

previsto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ..
In tali termini il motivo è infondato.
Come statuito da Cass. n. n. 5878 del 2011, nel processo del lavoro, l’esercizio dei
poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune
circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con
conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di
integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti,
l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una
tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti
costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di
causa.
E’ ben vero che la ricorrente argomenta in merito alla questione se, per potere
ritenere l’istanza istruttoria non rinunciata, vi fosse un onere dell’appellante di
riproporre espressamente la stessa nel ricorso in appello e se tale omissione valga o
meno ad integrare i presupposti della colpevole inerzia (tema sul quale si registrano
soluzioni interpretative non univoche: cfr., da un lato, Cass. n. 12629 del 2002 e n.
3376 del 2011 e, dall’altro, Cass. 14135 del 2000 e n. 16573 del 2002, nn. 5308 e
17904 del 2003; secondo il primo orientamento la presunzione di rinuncia non può
mai riguardare le istanze istruttorie, ma solo le domande o le eccezioni, con la
conseguenza che sono implicitamente richiamate in secondo grado se si riferiscono a
domande o eccezioni riproposte; il secondo orientamento richiede, invece, una
espressa riproposizione nell’istanza istruttoria nelle conclusioni, ove non occorra
l’impugnazione per essere state espressamente disattese).
Tuttavia, sul tema la ricorrente non formula alcun quesito di diritto; pertanto, la
questione non può trovare ingresso per essere il motivo in parte qua inammissibile.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di proposizione di motivi
di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e
differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella
proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la “rado” dell’art. 366R.G. n. 9187/09
(AL 5 maggio 2015
Poste It. e/Marturano

-2-

rinunciata, sia tenuto ad attivare i poteri istruttori officiosi, in relazione a quanto

bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la
formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in
realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino
solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle
che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la

idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Sezioni
Unite, n. 5624 del 2009; conf. Cass. n. 16345 del 2013).
Il ricorso va dunque respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di
legittimità, essendo il Marturano rimasto intimato.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015
Il Consigliere est.

(
Il Pre !dente

decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti

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