Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13715 del 30/05/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 13715 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FINOCCHIARO MARIO
SENTENZA
sul ricorso 29201-2011 proposto da:
IL FOCOLARE SRL 01910910544, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40,
presso lo studio dell’avvocato CORDELLI MARCO,
rappresentatae difesa dall’avvocato CAFORIO
2013
2142
GIUSEPPE giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA 01527900540, (già
Data pubblicazione: 30/05/2013
Angelana
Costruzini
Spa
e
Sri,
fusa
per
incorporazione nella G.M.F. Spa), nella qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, TRUBBIANELLI FAUSTO TRBFST38S10A475V,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO
VACCARELLA ROMANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FALASCHI CINZIA giusta
procura a margine del ricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
f- =correnti incidentali _71
avverso la sentenza n. 140/2011 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA dell’8/07/2010, depositata il
18/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/03/2013 dal Presidente
Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Focolare s.r.l. difesa dall’avv. Giuseppe Ca-
forio ha proposto ricorso, avverso la sentenza 140/2011
della Corte di Appello di Perugia depositata il 18 feb-
s.p.a. che si è costituita in giudizio con controricorso e ricorso incidentale, difesa dall’avv. Romano Vaccarella, nonché di Trubianelli Fausto e di Ottaviani
Mauro.
2.Depositata in cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso e relativa accettazione, a spese compensate, sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore nonché dal rappresentante della ricorrente incidentale e dal suo difensore e dagli altri intimati personalmente, con decreto
18 dicembre 2012 n. 23466/2012 questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, a spese compensate, disponendo che di tale decreto fosse data comunicazione ai difensori delle parti costituite, con avviso
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione potevano chiedere fosse fissata l’ udienza.
3. Comunicato tale decreto in data 18 gennaio 2013
l’avv. Romano Vaccarella, difensore della s.p.a. Grandi
Magazzini Fioroni ha chiesto che il dispositivo del decreto 23466/2012 fosse integrato con l’ordine ex art.
braio 2011 nei confronti de i Grandi Magazzini Fioroni
4
2668 c.c. al Conservatore dei RR.II. – Agenzia del Territorio di Perugia di provvedere alla cancellazione
della domanda giudiziale eseguita presso il detto ufficio il 6 giugno 2003 al n. 15820 del registro generale
4. Per l’esame di tale istanza, è stata fissata la
pubblica udienza del 7 marzo 2013, al termine della
quale il Pubblico Ministero dott. Patrone ha chiesto
l’accoglimento della domanda.
5. L’istanza non può trova accoglimento.
Alle luce delle considerazioni che seguono.
5. l. Giusta la testuale previsione di cui all’art.
389 c.p.c. le domande di restituzione e ogni altra conseguente alla pronunzia con la quale la Corte di cassazione conclude il giudizio innanzi a sé si propongono
al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza
rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
5. 2. Quanto precede, peraltro, non esclude – stan-
te la esigenza di economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali nel senso di assicurare – ex
art. 111 Cost. – una ragionevole durata al processo,
che possa derogarsi alla previsione di cui all’art. 389
c.p.c.
n. 10093 di formalità.
5
Come già affermato da questa Corte, infatti, deve
ribadirsi che è consentito integrare il provvedimento
estintivo del giudizio anche nelle ipotesi, come quella
di specie, relative al mancato inserimento, nel decreto
de), dell’ordine previsto dal capoverso dell’art. 2668
c. c.
La disposizione testé richiamata, infatti, prevede
che la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale avvenga o su accordo delle parti ovvero a
seguito di sentenza passata in giudicato, che prenda
definitivamente posizione sulla domanda trascritta
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
In particolare, merita di essere sottolineato come,
nell’ipotesi di estinzione del processo per rinuncia o
per inattività delle parti, l’ordinamento si preoccupi
di evitare una pendenza sine die di residue trascrizioni di domande giudiziali, disponendo che in tal caso la
cancellazione “deve essere giudizialmente ordinata”.
E la ratio di un siffatto ordine è – appunto – l’economia processuale cioè l’intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose
ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento
dell’avvenuta estinzione del processo, in un giudizio
ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i
di estinzione (anche perché non richiesto in detta se-
possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali,
rigettate o relative a processi estinti.
Analoghi principi devono applicarsi nell’ipotesi di
Cassazione, in applicazione, tra l’altro, del principio
generale di cui all’art. 2668 cod. civ., in tema di effetti della estinzione del giudizio sulla trascrizione
(cfr. Cass. 4 maggio 1994 n. 4331; Cass. 9 marzo 2007
n. 5587; Cass. 21 dicembre 2007 n. 27095; Cass. 5 giugno 2012 n. 8991).
5. 3. Presupposto insopprimibile – peraltro – di un
tale provvedimento è la concorde richiesta delle parti
(non limitata, palesemente, alla estinzione del giudizio ma) espressamente estesa alla richiesta di cancellazione della trascrizione.
Pacifico quanto precede è agevole osservare – in
linea di fatto – che nella specie:
– né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del
giudizio né in quella di accettazione della stessa entrambe in data 20 novembre 2012 si fa alcun riferimento
alla avvenuta trascrizione della domanda giudiziale
(introduttiva della controversia) e alla concorde volontà di ottenerne la cancellazione;
estinzione per rinunzia (accettata) del giudizio di
7
– ancorché nella istanza di “integrazione del dispositivo del decreto di estinzione” depositata il 18
gennaio 2013 si affermi (e si alleghi documento relativo) che in data 4 dicembre 2012 è stata depositata nelordine al
Conservatore del RR. IL di Perugia di provvedere alla
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, affermandosi che il decreto 19 dicembre 2012 non
ha provveduto su tale richiesta, in realtà non esiste
alcuna prova (né nel fascicolo di ufficio né in quello
di parte della contro ricorrente) che tale richiesta
sia stata depositata in Cancelleria il giorno 4 dicembre 2012 e, comunque, anteriormente al 18 gennaio 2013;
– a prescindere da quanto precede è indubbio – alla
luce della giurisprudenza richiamata sopra – che non è
necessario che la richiesta di cancellazione sia contestuale a quella di pronunzia di estinzione ed è idonea,
allo scopo, anche una richiesta successiva;
– deve però – come anticipato – trattarsi di una
richiesta proveniente da entrambe le parti: atteso, per
contro, che nella specie sia la richiesta apparentemente in data 4 dicembre 2012, sia quella del 18 gennaio
2013 risultano sottoscritte unicamente da una delle
parti in lite, è evidente che l’istanza deve rigettars i.
la Cancelleria di questa Corte richiesta di
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
.r
La Corte
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione il
giorno 7 marzo 2013.
rigetta l’istanza.