Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13715 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. I, 22/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. ((OMISSIS)) in qualità di erede di

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA,

rappresentato e difeso dagli avvocati OLIVIERO DANIELE, LOVELLI

COSIMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 336/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10.6.09, depositato il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Cosimo Lovelli che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente B.S. impugna per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto depositato in data 22/06/2009 con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la sua domanda di equa riparazione in relazione a giudizio iniziato in data 25.11.1966 dal proprio dante causa B.B. (deceduto il (OMISSIS)) dinanzi alla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lombardia, riassunto dall’attore il 5.2.2007 e definito nel 2008.

Ha osservato la Corte di merito che la durata irragionevole rilevava a far data dal 1. 8:1973 e che al momento del decesso del ricorrente erano trascorsi meno di due anni e sei mesi, talchè la durata era da ritenere ragionevole e nessun diritto all’equa riparazione si era trasmesso agli eredi. Dopo la riassunzione da parte dell’erede il giudizio era stato definito in meno di 21 mesi. Talchè la durata, dopo la riassunzione, era da ritenere ragionevole. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di legge lamentando l’erronea applicazione dell’istituto della prescrizione.

Il ricorso – come eccepito dall’Amministrazione resistente – è inammissibile perchè le censure prescindono totalmente dalle ragioni per le quali la domanda di equa riparazione è stata respinta dalla Corte di appello, la quale non ha dichiarato prescritto il diritto all’indennizzo bensì lo ha escluso per mancanza della violazione del termine ragionevole.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 905,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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