Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13715 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18690-2013 proposto da:

COR MAG SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI 63 INT 6, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI

FOTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO

MASELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’Avvocato PASQUALE

VARI’, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO N (OMISSIS) COR MAG SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3567/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/05/2013, depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Cor.Mag srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, resa pubblica il 20 giugno 2013, che ha rigettato il reclamo proposto dalla società, contro la sentenza dichiarativa del fallimento della stessa, condannando la reclamante alla rifusione delle spese in favore della resistente Equitalia Sud s.p.a., creditore istante;

che Equitalia Sud s.p.a ha proposto controricorso, mentre la Curatela intimata non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell’art. 24 Cost., della L. Fall., art. 15, comma 3 e degli artt. 101, 143, 145 e 148 c.p.c., sostenendo la nullità della notifica dell’istanza di fallimento, in quanto eseguita nei confronti del legale rappresentante della società, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., senza che ne ricorressero i presupposti, poichè: 1) la società aveva comunicato al registro delle imprese il trasferimento dalla precedente sede, presso la quale l’ufficiale giudiziario non l’aveva rinvenuta; non erano state eseguite le dovute verifiche circa l’irreperibilità del legale rappresentante; che con il secondo motivo di reclamo la ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 5 e omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato il giudice di appello che non sussisteva lo stato di insolvenza, poichè il credito vantato da Equitalia sud era contestato e oggetto di giudizio dinanzi alla corte di cassazione, non sussistevano altri debiti e la società non era protestata;

ritenuto che il primo motivo di ricorso non appare fondato, tenendo presente che: 1) irrilevante appare la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che il mutamento di sede della società fosse stato comunicato al registro delle imprese, atteso che – come rettamente rilevato dalla corte distrettuale – per il disposto dell’art. 2436 c.c. i mutamenti dello statuto sociale acquistano efficacia solo dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, pacificamente non ancora avvenuta al momento della notifica in questione (cui deve farsi esclusivo riferimento nella verifica in ordine alla validità della notifica stessa); ii) condivisibile appare la statuizione della corte distrettuale che ha considerato sufficiente la relata di notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante della società sul rilievo che le informazioni assunte in loco dall’Ufficiale giudiziario in ordine al trasferimento del predetto in luogo imprecisato trovavano conferma nel certificato anagrafico di irreperibilità;

che, quanto al secondo motivo, dalla sua illustrazione non paiono emergere ragioni sufficienti per affermare la violazione dei principi normativi in tema di stato di insolvenza, essendo in effetti il motivo incentrato sulla critica in fatto avverso la ritenuta (pacifica) esistenza di titoli esecutivi in favore di Equitalia Sud non opposti dalla debitrice, critica peraltro formulata in modo del tutto generico e senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione, che peraltro non hanno ricevuto repliche da parte della ricorrente.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della resistente Equitalia delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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