Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13715 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1629-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., E.R.D., S.S., S.F.,

SOCIETA’ T&T G.E.I.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1762/27/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. I/LkRIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di liquidazione d’imposta e irrogazione sanzioni ipotecarie e catastali, anno 2012, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione all’atto telematico n. 5459 serie IT del 9 novembre 2012, istitutivo di un Trust – dove i disponenti, S.A., E.R.D., S.S. e S.F. affidavano al Trustee Società “T&T GEIE”, un appartamento ad uso abitazione civile (in Foggia alla via (OMISSIS)) affinchè lo custodisse fino al 31 dicembre 2060 a favore delle beneficiarie: S.S. e S.F. ha accolto l’appello della Società trustee e dei disponenti.

La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l’impugnazione dell’indicata sentenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall’Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia nei confronti del disponente).

S.A., E.R.D., S.S. e S.F. e la Società “T&T GEIE” sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42, 57 e 76, nonchè del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, dell’art. 1 della tariffa allegata al predetto D.Lgs. n. e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito in L. n. 286 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la CTR assoggettato l’atto istitutivo del trust all’imposta in misura fissa anzichè proporzionale.

2. Il motivo non è fondato.

2.1.Va premesso che l’istituto del Trust, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364 del 1989, è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, che ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell’interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

2.2.A seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni da parte del D.L. n. 262, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/15) ha inizialmente ritenuto applicabile per relationem anche all’istituzione del trust l’imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell’altrui gratuito arricchimento previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, data la natura non onerosa dell’atto istitutivo del trust (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SU n. 18831/2019).

3. La CTR ha correttamente applicato i principi di questa Corte (n. 21614/2016) giacchè l’atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l’effetto traslativo, che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, costituisce il presupposto di applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto solo “segregativo” (del patrimonio trasmesso al trustee, che non si confonde coi beni di quest’ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali).

Sul tema è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “è illogico” ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così Cass. n. 25478/2015; negli stessi termini n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019).

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla sulle spese in

mancanza di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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