Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13715 del 03/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13715 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 2946-2009 proposto da:
GRAZIOSI SALVATORE C.F. grzsvt58tOlf839d, domiciliato
in ROMA, VIA MONTEl ZEBIO 32/6, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
1947

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in

persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la

Data pubblicazione: 03/07/2015

i

DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO POLLIO,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 76/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2008 R.G.N. 685/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato LAURORA ANNA TERESA per delega
verbale POLLIO GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

-,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado e in
accoglimento della domanda di accertamento proposta da Poste Italiane s.p.a., ha
dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dalla
retribuzione e dal lavoro inflitta con nota 1.8.2003 dalla società ricorrente al

svolgere, per tutta la durata del turno (tre giorni consecutivi dal 14 al 16 aprile 2003),
la suddivisione manuale della corrispondenza che gli era stata affidata a seguito del
contingente, mancato funzionamento dell’impianto di codifica, ove egli era solitamente
addetto. Ha poi respinto la domanda riconvenzionale proposta dal Graziosi, avente ad
oggetto la sanzione disciplinare della multa di due ore irrogata con nota 28.4.2003 per
essersi il Graziosi rifiutato di svolgere per due ore attività complementari consistenti
nella suddivisione della corrispondenza ordinaria.
La Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice non avesse debitamente
considerato, quanto all’episodio cronologicamente anteriore, il carattere meramente
complementare dell’attività richiesta al Graziosi per sole due ore sull’intero turno di
lavoro e, quanto ai fatti relativi alla seconda contestazione disciplinare, il carattere
contingente dello smistamento manuale, resosi necessario a causa del mancato
funzionamento del sistema di codifica elettronica. Il carattere, complementare nel
primo caso e contingente nel secondo, delle mansioni (richieste e non eseguite)
portava ad escludere che potesse comunque rilevare il prospettato demansionamento
per effetto dell’assegnazione a mansioni di codificatore, alle quali il Grazioni era stato
adibito a seguito della esternalizzazione di quelle relative alla manutenzione tecnica, in
precedenza da lui svolte.
Per la cassazione di tale sentenza il Graziosi propone ricorso affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la società Poste Italiane, che ha altresì depositato memoria
ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e
del CCNL 11.1.2001 nonché dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 2103 c.c.. La Corte
di appello aveva erroneamente richiamato l’art. 47 CCNL affermando che tale norma
consentirebbe l’adibizione temporanea del personale a tipologia di attività diversa da
quella abituale, mentre tale articolo (riportato nel ricorso) aveva tutt’altro oggetto.
R.G. n.2946/09
Ud 5 maggio 2015
Graziosi c/Poste

-1-

dipendente Salvatore Graziosi, inquadrato in area operativa, il quale si era rifiutato di

-

Inoltre, la Corte di appello aveva violato il principio di cui all’art. 1460 c.c., in quanto
nel valutare il rifiuto del Graziosi a svolgere i compiti di smistamento manuale della
corrispondenza non aveva tenuto alcun conto del fatto che tali mansioni erano

certamente dequalificanti rispetto a quelle proprie di perito tecnico specialista nella
manutenzione dei grandi impianti.
Innanzitutto, il motivo non coglie la ratio decidendi su cui la sentenza si fonda,
censurando la mancata considerazione dell’inadempimento datoriale (consistito
nell’assegnazione, divenuta definitiva, alle mansioni di codificatore) rispetto al quale
doveva essere valutato il rifiuto di eseguire la prestazione opposto dal lavoratore. La
sentenza sl era Invece incentrata sul carattere contingente e provvisorio o accessorio
delle mansioni richieste, ritenute comunque esigibili – nel sistema di fungibilità delle
mansioni all’interno della medesima area – proprio per la loro natura temporanea.
In ogni caso, il motivo è infondato.
Secondo Cass. n. 12696 del 2012, il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti
alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito
della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo
giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le
disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore ai sensi degli artt.
2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost.,
e potendo egli invocare l’art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del
datore di lavoro, a meno che l’inadempimento di quest’ultimo sia tanto grave da
incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo.
Anche Cass. n. 25313 del 2007 aveva affermato che l’eventuale adibizione a
mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di
richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di
appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un
eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via
cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad
osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex
artt. 2086 e 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41
Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 del cod.civ., rendendosi inadempiente,
solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte. Conseguentemente, costituisce
grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del
licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di
eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza.
R.G. n.2946109
Ud 5 maggio 2015
Graziosi c/Poste lt.

-2-

Per tali assorbenti motivi, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese, in applicazione del principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida in Euro 3.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge e 15% per rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015
Il Consigliere est.

Il Presid nte

..

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