Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13714 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.31/05/2017), n. 13714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16818-2013 proposto da:
EURINCO TRADING SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del
liquidatore e legale rappresentante R.B.C.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIULIANO ROSSI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA in persona del suo procuratore speciale DAVIDE
CHEMELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI
15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BIAGI
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
E contro
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD GIA’ CYPRUS POPULAR BANK LTD;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1035/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 20/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La s.r.l. Eurinco Trading in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la Intesa San Paolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a.) e la Marfin Popular Bank Public Co. Ltd (o Cyprus Popular Bank Ltd) avverso la sentenza del 20 luglio 2012, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes il 2 marzo 2006 dal Tribunale di Modena in relazione alla vicenda di un contrato autonomo di garanzia.
2. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso soltanto l’intesa San Paolo.
3. Il ricorso veniva fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 20 gennaio 2016 ed in relazione ad essa venivano depositate memorie.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 7555 del 15 aprile 2016, rinviava a nuovo ruolo la trattazione, in attesa del deposito della decisione resa dalle Sezioni Unite in relazione alla questione di particolare importanza rimessa con ordinanza n. 9782 del 2015.
4. La trattazione, all’esito del deposito della decisione delle sezioni Unite, è stata rifissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni e le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio rileva che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per la sua tardività, che era stata eccepita dalla resistente sotto il profilo che in data 20 settembre 2012 la sentenza qui impugnata era stata impugnata dalla stessa ricorrente con citazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. e che tale notificazione aveva anche fatto decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, che, dunque, non avrebbe potuto essere più proposto dopo la sua verificazione, mentre lo è stato il 1 luglio del 2013..
L’equipollenza, della notifica dell’impugnazione per revocazione di una sentenza ricorribile in Cassazione, alla notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine c.d. breve, di cui all’art. 325 cod. proc. civ., era stata affermata già da Cass. n. 4807 del 1999 e, di seguito costantemente ribadita, pur nel dissenso della dottrina, poco propensa ad individuare equipollenze di conoscenza legale della sentenza ai fini del decorso del termine per impugnare: si veda ex multis, ampiamente Cass. n. 21718 del 2102, che aveva occasionato nuovamente dissenso.
Con la sentenza delle sezioni Unite n. 12084 del 2016 (in vista del cui deposito era stata rinviata la trattazione), che si è occupata dell’equipollenza alla conoscenza legale della notifica di un primo appello ai fini del decorso del termine breve per un secondo appello, le ragioni favorevoli alla stessa equipollenza in generale di atti che esprimano, ai fini della volontà di impugnare, una conoscenza legale della sentenza, ed in special modo di un atto di proposizione di una impugnazione, hanno trovato ancora maggiore legittimazione, come concluso dal Pubblico Ministero.
Di ciò è consapevole la parte ricorrente nella sua memoria, dove, infatti, paventa solo un inesistente problema che si avrebbe nel caso in ci, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la sentenza impugnata fosse revocata. In tale evenienza, come accadrà nella specie, è palese che la sentenza impugnabile in Cassazione sarà quella emessa nel giudizio di revocazione a seguito dell’attività rescissoria e tanto sarà possibile, perchè si tratta di una nuova sentenza che vene legittimamente emessa, perchè la revocazione non sospende il termine per il ricorso per cassazione e può sospenderne la trattazione solo se il giudice della revocazione lo abbia disposto, cosa che nel caso di specie no ha fatto.
2. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio d cassazione, liquidate in euro quindicimilatrecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017