Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13714 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. I, 22/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MIRAGLIA RAFFAELE, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 260/08 del GIUDICE DI PACE di SALERNO del

22.12.08, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Rosaria Damizia (per delega

avv. Raffaele Miraglia) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il ricorrente J.A. impugna per cassazione, nei confronti del Prefetto Salerno il decreto depositato in data 09/01/2009 con il quale il del giudice di pace di Salerno ha respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. L’intimato non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la documentazione prodotta dal ricorrente in merito alla richiesta di permesso di soggiorno.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e nullità del procedimento formulando il quesito se “viola l’art. 112 c.p.c., il Giudice di pace che non statuisca in merito all’eccezione proposta dal ricorrente D.Lgs. n. 289 del 1998, ex art. 13, comma 8, immigrazione circa la sussistenza di un legittimo titolo di soggiorno in Italia dello straniero espulso”.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 13 e formula il quesito se “viola o fa falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 13, lett. a), sull’immigrazione il Giudice di pace che ritenga applicabile tale norma al caso dello straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale e, pur avendo richiesto entro 8 giorni il permesso di soggiorno, abbia in seguito ottenuto un legittimo permesso di soggiorno.

3. – Osserva la Corte che il ricorso è fondato perchè il giudice del merito ha respinto l’opposizione contro il provvedimento di espulsione senza esaminare le censure mosse dal ricorrente e motivando quasi esclusivamente con argomentazioni generiche concernenti la natura di espulsione non collettiva di quella opposta ma senza valutare i documenti prodotti dal ricorrente.

Talchè il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Salerno in persona di diverso magistrato per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Giudice di pace di Salerno in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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