Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13714 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7260-2019 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 10/A, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO PAVAN;

– ricorrente –

Contro

MED TRADING SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2259/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

d.R. deduceva di essere stato nominato, nel marzo dell’anno 2008, difensore di fiducia di 17 indagati, nei procedimenti penali pendenti davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, per reati di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, riciclaggio e frode fiscale. Tra gli indagati figuravano anche R.A. e E.L.G., rispettivamente amministratore e socio della S.p.A. Med Trading;

l’inchiesta portava al sequestro di beni per un valore di Euro 283 milioni e l’applicazione di misure cautelari personali a carico di diversi soggetti. All’attore, nella qualità di difensore di fiducia, era stato notificato un decreto di sequestro su somme oggetto di bonifici effettuati in suo favore dalla società Med Trading, sino alla concorrenza di Euro 250.000;

in particolare, quest’ultima società, aveva effettuato versamenti mediante bonifici, contabilizzatoli come depositi cauzionali e accantonamenti. A fronte di tali pagamenti il legale non aveva emesso fattura;

aggiungeva che era stato sottoposto a sequestro anche l’ulteriore importo di Euro 100.000, accreditato sul conto del predetto difensore dall’indagato E.L.. Con riferimento ad entrambi i provvedimenti di sequestro penale era intervenuta la decisione di annullamento della Corte di Cassazione, in data 10 febbraio 2010;

a fronte dell’attività professionale espletata il predetto avvocato d. deduceva di avere accumulato crediti per importi significativi e, in data 29 maggio 2009, l’amministratore del tempo della società Med Trading aveva autorizzato il professionista a compensare i propri crediti professionali con le somme ricevute dalla società;

il custode giudiziario di tale società aveva, invece, intimato all’avvocato d., con raccomandata del 21 luglio 2009, la restituzione della somma di Euro 250.000 corrisposta dalla società, contestandone l’imputazione a saldo degli onorari e respingendo il relativo preavviso di fattura;

sulla base di tali elementi la società Med Trading ed il custode giudiziario della stessa avevano richiesto l’emissione un decreto ingiuntivo nei confronti del professionista per le somme che allo stesso erano state consegnate a titolo di deposito. Avverso tale decreto proponeva opposizione l’avvocato, sostenendo che gli importi sarebbero stati corrisposti a titolo di acconti per onorari, eccependo il proprio diritto a compensare tali somme con quanto dovutogli per le prestazioni lavorative espletate in favore dei soggetti indagati dalla Procura della Repubblica di Bergamo;

il Tribunale di San Donà di Piave, con la decisione del 25 ottobre 2011, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il professionista a corrispondere alla società Med Trading la somma di Euro 250.000, oltre interessi e spese;

avverso tale decisione proponeva appello il professionista/ lamentando la contraddittorietà della sentenza rispetto al contenuto della decisione della Corte di Cassazione riguardante il versamento di Euro 100.000 effettuato da E.L. in favore dell’avvocato d.. Deduceva, altresì, l’errore di diritto commesso dal Tribunale per avere ritenuto inammissibile la compensazione tra le somme versate dalla società e i crediti per onorari da esso maturati e l’ulteriore errore del primo giudice nel dichiarare inefficace l’autorizzazione alla compensazione, rilasciata il 29 maggio 2009. Lamentava, inoltre, l’omessa attività istruttoria e l’illogicità della motivazione, per avere ritenuto priva di giustificazione la corresponsione di somme da parte della società, qualificate come riserva pecuniaria fiscalmente occulta. Si costituiva la società appellata contrastando l’impugnazione;

in sede di precisazione delle conclusioni l’appellante specificava che, nelle more del giudizio, la società Med Trading aveva ceduto il credito riconosciuto dal Tribunale, in favore di due società, anche esse coinvolte nell’indagine e che, a loro volta, risulterebbero debitrici di circa Euro 316.000 nei confronti dell’avvocato d., in virtù di un titolo esecutivo emesso dal Tribunale di Pistoia;

con sentenza del 22 agosto 2018 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’impugnazione, condannando il professionista al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione d.R., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione di artt. 99,112,115,189 e 346 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo la Corte di Venezia l’appellante, in sede di precisazione le conclusioni, avrebbe limitato la materia del contendere all’accertamento dell’inesistenza di un proprio debito nei confronti della società appellata, sostanzialmente rinunziando a riproporre la domanda di accertamento del proprio diritto al compenso per prestazioni professionali. Tale affermazione della Corte sarebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata riproposizione di una domanda, in sede di precisazione le conclusioni, non autorizzerebbe alcuna presunzione di rinuncia, essendo necessaria una valutazione complessiva della condotta processuale della parte. In particolare, dall’esame degli atti di causa emergerebbe che, nell’atto di citazione in appello, il professionista aveva espressamente riproposto tutte le domande svolte e non accolte; nel foglio di precisazione delle conclusioni aveva chiesto l’accoglimento dell’atto di appello e in sede di comparsa conclusionale aveva nuovamente esaminato tutte le domande inizialmente proposta. Tali profili non sarebbero stati presi in esame dalla Corte territoriale;

con il secondo motivo si lamenta la violazione delle norme in tema di compensazione volontaria (artt. 1241 e 1252 c.c.) e di quelle riguardanti la validità degli atti negoziali (art. 1418 c.c.), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la Corte territoriale l’odierno ricorrente non avrebbe potuto fare affidamento sull’autorizzazione alla compensazione, trattandosi di un atto “compiacente”. Tale affermazione sarebbe in contrasto con l’art. 1252 c.c. in tema di libertà della forma della compensazione volontaria. D’altra parte, il profilo della compiacenza e quello della compensazione dei crediti futuri non costituirebbero categorie giuridiche di invalidità dell’atto autorizzativo;

con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame delle istanze istruttorie e documentali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perchè, al fine di consentire una valutazione complessiva della condotta processuale della parte che si presume abbia rinunziato ad alcune domande, si prospettano deduzioni formulate in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento al contenuto dell’atto di appello, al foglio di precisazione delle conclusioni e alla comparsa conclusionale, mancando – però – di trascrivere, allegare o localizzare tali atti all’interno del fascicolo di legittimità;

in secondo luogo, la censura non è decisiva, perchè la Corte d’Appello -a prescindere dalla affermata limitazione dell’oggetto della lite- ha comunque esaminato tutti i motivi di impugnazione, anche riferiti alla originaria domanda;

il secondo motivo non si confronta con la decisione impugnata, perchè contrasta il valore attribuito all’autorizzazione alla compensazione ritenuta compiacente, mentre l’argomentazione decisiva della Corte d’Appello è quella della qualificazione come “fondo cauzionale” della causale dei bonifici, non contrastata dal professionista, atteso che la censura è qualificata come del tutto generica dalla Corte territoriale. Tale profilo di genericità non è censurato, neppure in questa sede;

a prescindere dalla inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’ipotesi di doppia conforme, stesso divieto contenuto nell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, l’omessa censura del profilo relativo alla genericità delle contestazioni in appello rispetto al dato decisivo della qualificazione dei pagamenti come “fondo cauzionale” supera i rilievi oggetto del terzo motivo riguardanti la congruità della motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi di prova;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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