Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13714 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 20099-2015 proposto da:
F.L., nella qualità di socio liquidatore della soc.
Information Tecnology Service s.r.l., elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE FORGIONE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
E.A., DITTA VASTOFERRO SRL, PROMEK
ENGINEERING SRL;
– intimati –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. De Renzis
Luisa che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di
consiglio, di determinare la competenza per territorio del tribunale
di Cassino in funzione di tribunale competente a decidere sulla
dichiarazione di fallimento della Information Tecnology Service
srl;
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA dell’8/7/2015, depositato il
14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
rilevato che F.L., nella qualità di socio liquidatore della Information Technology Service s.r.l. con sede legale in Roma, ha proposto regolamento di competenza nei riguardi del decreto in data 14 luglio 2015 con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione al procedimento prefallimentare riguardante la società stessa, ritenendo competente il Tribunale di Frosinone, cui ha rimesso gli atti;
che quest’ultima statuizione viene contestata nel regolamento, sull’assunto che competente alla dichiarazione di fallimento non sia il Tribunale di Frosinone bensì quello di Cassino, nel cui circondario rientra il Comune di Ausonia, ove la Information Technology Service aveva ubicato la precedente sede legale;
che l’assunto è condiviso dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte;
ritenuto che (ferma restando la retta statuizione di incompetenza in ragione della irrilevanza del trasferimento sede avvenuto entro l’anno dal deposito della istanza di fallimento) l’istanza di regolamento sia fondata, atteso che, ricadendo il Comune di Ausonia –
ove la società ricorrente aveva sede legale prima del trasferimento – nel circondario del Tribunale di Cassino, è a quest’ultimo ufficio che deve essere attribuita la competenza a dichiarare il fallimento della società ricorrente;
che al regolamento delle spese provvederà il tribunale competente per il merito.
PQM
La Corte dichiara che la competenza a decidere sulla istanza di fallimento della Information Technology Service s.r.l. spetta al Tribunale di Cassino cui vanno rimessi gli atti, anche per il regolamento delle spese di questo.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016