Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13714 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35646-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C. nella qualità di legale rappresentante della ALBERGO

BAR RISTORANTE LA BRICIOLA DI G.C. E C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 850/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di G.C., in qualità di rappresentante legale “ALBERGO BAR RISTORANTE LA BRICIOLA DI C.C. E C. SNC”, del diniego dell’istanza di rimborso per il credito d’imposta IVA, presentata il 31.8.2011 per l’anno 2006, indicato nella quadro VX della dichiarazione annuale ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha applicato la giurisprudenza secondo la quale la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente il presupposto per l’esigibilità del credito e quindi adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Pertanto, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.. Dichiara sussistere il diritto al rimborso esplicitato nella dichiarazione annuale ancorchè tale volontà non è stata accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, “il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale”.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, e art. 30, comma 2, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 8, comma 6 ter, in una con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e con l’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che la mera indicazione di un credito IVA nella relativa dichiarazione annuale d’imposta valesse a far sorgere un diritto al rimborso nei confronti del Fisco, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., in luogo del termine biennale di decadenza fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

La Corte deve rilevare, in via preliminare e d’ufficio, che la originaria ricorrente è priva di capacità processuale, e ciò si riverbera sulla capacità processuale dei vari gradi di giudizio, rendendo inammissibile lo stesso ricorso originario.

Va premesso che in conseguenza dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, giusto il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2, (introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative), per effetto dell’estinzione della società, è venuta meno anche la legittimazione processuale dell’ex legale rappresentante (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33278). Tale principio è stato esteso, a seguito del riconoscimento dell'”effetto espansivo” della richiamata disciplina alle società di persone (Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4062), di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa.

La cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’atto impositivo e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, pertanto, “determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. n. 21125/2018), trattandosi di impugnazione “improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17).

E’ stato altresì affermato che nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c. (Cass. 33728 del 2018).

Nel caso di specie, il ricorso originario avverso il diniego di rimborso Iva, per l’anno 2006, è stato inequivocabilmente proposto, come si evince dall’esame del fascicolo d’Ufficio, con atto del 26 marzo 2012 a seguito di silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso del 31.8.2011, da parte di G.C., “non in proprio ma in qualità di legale rappresentante” dell’ALBERGO BAR RISTORANTE LA BRICIOLA DI C.C. E C. S.N.C., società che risultava essere cessata nel dicembre del 2006, con conseguente difetto in capo al legale rappresentante della capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta, non avendo la ex socia agito in tale veste (cfr. Cass. n. 33278/2018; Cass. N. 33016/2019; Cass. n. 19142/16; v. anche Cass. n. 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta).

Va pertanto rilevata d’ufficio (Cass. n. 21188/14, n. 5736/16, n. 20252/15), la carenza di legittimazione processuale originaria della rappresentante legale della cessata società, in quanto il ricorso introduttivo è stato proposto da G.C., nella qualità di legale rappresentante dell'”ALBERGO BAR RISTORANTE LA BRICIOLA DI C.C. E C. SNC”, in un momento successivo alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese (per cessata attività nel 2006).

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c.. Vanno compensate le spese dei gradi di merito e dichiarate irripetibili le spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili le spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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