Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13713 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. I, 22/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 113/2008 del GIUDICE DI PACE di Pesaro, emesso

il 24/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Filippo Tornabuoni che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il ricorrente D.M. impugna per cassazione, nei confronti del Prefetto di Pesaro Urbino, il decreto emesso in data 24/12/2008 con il quale il giudice di pace di Pesaro ha rigettato il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso nei suo confronti. L’intimato non ha svolto difese.

2. – Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 13) e relativo vizio di motivazione e con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 “così introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007” nonchè vizio di motivazione.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non avendo il ricorrente formulato i prescritti quesiti di diritto, quanto alle violazioni di legge denunciate, e non avendo formulato la sintesi del fatto controverso in relazione ai vizi di motivazione.

Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v.

sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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