Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13713 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5253-2019 proposto da:

O.A. nella qualità di procuratore speciale di

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE GREGORIO VII 16,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCHESE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

L.L., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 17 giugno 2016 O.A., in qualità di procuratore speciale di O.M., evocava in giudizio L.L. e il Ministero dell’Interno, davanti al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno biologico permanente subito da O.M., che era stato colpito da un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata dal carabiniere scelto L.L., nel corso di una operazione antidroga avvenuta in data 14 gennaio 2004 in Rho, provincia di Milano. Il colpo inflitto lo aveva ridotto ad un quadro di paraplegia permanente. Si costituivano i convenuti, deducendo l’applicazione nel caso di specie della scriminante prevista dall’art. 53 c.p.. Inoltre, L. chiedeva di chiamare in causa l’assicuratore Unipol Sai;

il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 Maggio 2018, rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello O.A., in qualità di procuratore speciale di O.M., e la Corte, con ordinanza, dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.;

avverso la decisione della Corte O.A. proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione degli artt. 51,52 e 53 c.p. e dell’art. 348 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’impugnazione sarebbe stata correttamente proposta secondo i requisiti previsti dal codice di rito, per avere puntualmente dedotto l’errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, fondata sui medesimi atti del procedimento penale. In particolare, il contenuto del verbale di arresto del 15 gennaio 2004 avrebbe consentito una valutazione alternativa. Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere provato che la vita dell’appuntato D.G., collega di L., aggrappatosi alla portiera dell’auto condotta da O., fosse effettivamente in pericolo, al punto da rendere necessario l’uso dell’arma per salvare la vita del collega.

il ricorso è inammissibile,perchè proposto contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dalla Corte d’Appello di Milano il 4 dicembre 2018 e non avverso la sentenza di primo grado e al di fuori dei casi descritti da Cassazione Sezioni Unite n. 26991 del 2016;

Infatti, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e all’art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01);

l’ipotesi in esame esula del tutto da tali eccezionali fattispecie, dovendosi ribadire, anche alla luce delle considerazioni espresse con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorrente ha esclusivamente impugnato l’ordinanza e non la sentenza di primo grado e la pienezza delle argomentazioni dell’ordinanza non ne modifica la natura, se non quando – ipotesi non ricorrente nella specie – il giudice di appello abbia addotto argomenti nuovi rispetto alla sentenza, rendendo quella ordinanza ex art. 348 c.p.c. autonomamente ricorribile per cassazione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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