Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13713 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M., con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe

Corigliano, rappresentato e difeso dall’Avv. Marchese Giovanni;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona Prefetto pro

tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Milano in data

13 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Milano D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., il cui contenuto è pienamente condiviso dal Collegio, è del seguente letterale tenore:

“Il ricorso è improcedibile.

Secondo un principio enunciato dalle Sezioni unite (sentenza 30 luglio 1981, n. 4859), confermato da successive pronunce, sussiste il potere di questa Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilita del ricorso in ipotesi in cui non sia stato depositato, qualora la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass. n. 252 del 2001).

Ed è questa l’ipotesi ricorrente nella specie, posto che il succitato ricorso per cassazione, notificato il 31.10.2008, non risulta depositato alla data dell’8.4.2009 con sua conseguente improcedibilità”.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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