Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13713 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.M., con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe
Corigliano, rappresentato e difeso dall’Avv. Marchese Giovanni;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona Prefetto pro
tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Milano in data
13 maggio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.M. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Milano D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., il cui contenuto è pienamente condiviso dal Collegio, è del seguente letterale tenore:
“Il ricorso è improcedibile.
Secondo un principio enunciato dalle Sezioni unite (sentenza 30 luglio 1981, n. 4859), confermato da successive pronunce, sussiste il potere di questa Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilita del ricorso in ipotesi in cui non sia stato depositato, qualora la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass. n. 252 del 2001).
Ed è questa l’ipotesi ricorrente nella specie, posto che il succitato ricorso per cassazione, notificato il 31.10.2008, non risulta depositato alla data dell’8.4.2009 con sua conseguente improcedibilità”.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010