Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13713 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7350-2015 proposto da:

L.L., quale erede con beneficio d’inventario del Sig.

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LI.GR., LI.PA., V.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell’avvocato

LEANDRO BOMBARDIERI, che li rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 980/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/01/2014, depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Francesco Cirri Sepe Quarta, difensore della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Leandro Bombardieri difensore dei controricorrenti

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO E IN DIRITTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– C.M. e P.O. convennero in giudizio L. V., chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato da essi attori (quali promissari acquirenti) col convenuto (quale promittente venditore), avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel comune di Roma;

– Li.Pa., quale tutore provvisorio del convenuto, resistette alla domanda, eccependo l’incapacità naturale del suo rappresentato al momento della stipula del preliminare; chiese, in via riconvenzionale, l’annullamento del detto contratto per incapacità naturale;

– dopo la morte del Li.Vi., il processo venne riassunto nei confronti dei suoi eredi V.T., Li.Pa. e Li.

G.;

– il Tribunale di Roma rigettò la domanda attorea e pronunciò l’annullamento del contratto preliminare stipulato inter partes;

– sul gravame proposto dagli attori (dopo l’intervenuto decesso di P.O., il processo venne proseguito in sua vece dall’erede L.L.), la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.L. sulla base di quattro motivi;

– resistono con controricorso V.T., Li.Pa. e Li.Gr.;

– C.M., è rimasto intimato;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 nel testo vigente ratione temporis, per avere la Corte di Appello ritenuto l’ammissibilità della eccezione di annullabilità del contratto preliminare nonostante che – a seguito della tardiva costituzione del tutore provvisorio del convenuto – non fosse stato osservato il termine previsto dalla legge per proporre eccezioni) appare manifestamente infondato, in quanto la parte convenuta ottenne dal giudice la rimessione in termini ai sensi dell’allora vigente art. 184-bis c.p.c.;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per non avere la Corte di Appello ritenuto l’insussistenza dello stato di incapacità del convenuto al momento della stipula del contratto preliminare e comunque l’impossibilità delle controparti contraenti di avvedersene, nonchè per avere negato l’ammissione delle prove dedotte dagli attori) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie -risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, la cospicua documentazione medica attestante le condizioni di incapacità del convenuto), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831), dovendosi peraltro considerare – quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione di prove – che il diniego di ammissione delle prove per difetto di “idoneità dimostrativa” o per “superfluità” costituisce espressione del potere discrezionale del giudice di merito di valutare la rilevanza in concreto delle prove dedotte dalle parti e non è censurabile in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – la motivazione sussista e non sia meramente apparente;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 428 – 1425 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello desunto la malafede dei promissari acquirenti dal fatto che il valore del terreno promesso in vendita era superiore al prezzo indicato nel preliminare) appare inammissibile in quanto doglianza “nuova”, non previamente dedotta come motivo di appello, come risulta dalle pp. 8-9 della sentenza impugnata, che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incomplete o comunque non corrette; nè risulta essere stata denunciata una omessa pronuncia sul punto;

– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione al valore del terreno promesso in vendita riconosciuto dalla Corte di Appello anche sulla base della denuncia di successione del defunto Li.Vi.) appare inammissibile, in quanto con la censura, piuttosto che lamentare l’omesso esame di un fatto (neppure dedotto), si lamenta invece la valutazione del giudice di merito circa il valore del terreno oggetto della promessa di vendita, valutazione che è insindacabile in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio, avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria in relazione al primo motivo di ricorso, col quale si lamenta il rigetto del primo motivo di appello da parte della Corte territoriale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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