Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13713 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mocci – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34289-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO DELLA VENTURA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3243/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CANIPANIA, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VIARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 3243/2/2018, depositata in data 10 agosto 2018, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione da parte di C.A., ex associata dello Studio legale Della Ventura e associati, estinto il 7.1.2013, della comunicazione di presa in carico del Concessionario, con la quale la contribuente aveva dichiarato di avere avuto conoscenza dell’avviso di accertamento prodromico per IRPEF anno 2009.

La CTR ha dichiarato la nullità del processo notificatorio dell’avviso di accertamento, avvenuta per la parte finale a mezzo di poste private, e la nullità assoluta o inefficacia della notificazione effettuata nei confronti dell’associazione professionale Della Venture e associati in quanto – come affermato dalla CTP con la sentenza 2191/2016 – la cancellazione della società aveva privato la stessa della legittimazione attiva e passiva con conseguente impossibilità per l’Agenzia di notificare atti impositivi; e su tale capo della sentenza di primo grado, non avendo su questo punto l’Agenzia proposto ricorso incidentale, si è formato giudicato.

C.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è il controllo sulla sua ammissibilità, nella fattispecie insussistente, trattandosi di ricorso per cassazione tardivo, ex art. 327 c.p.c., in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Sez. un. N. 18569/2016).

La sentenza d’appello era stata infatti depositata il 10 aprile 2018, e l’Agenzia delle Entrate, soccombente dinanzi alla CTR, ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione, come da relata di notifica versata nel fascicolo d’ufficio, consegnandolo all’Ufficiale giudiziario soltanto in data 16 novembre 2018, inviato via pec a Unep-Salerno il 15.11.2018, date successive al 12 novembre 2018 (cadendo il 10 novembre 2018 di sabato), termine ultimo per la notifica; dunque oltre il termine lungo (semestrale), vigente, ex art. 327 c.p.c., nel testo successivo alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato a sei mesi il termine stesso, con applicazione ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, quale quello in esame – che ha avuto inizio in primo grado nel 2016, ed è proseguito in appello nel 2018.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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