Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13712 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25136-2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

146, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERTICARO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ABITARE SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA in persona del

Presidente A.M., CONSORZIO COOPERATIVE ABITAZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA AIC SCARL in persona del Presidente del

C.d.A. F.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato PIERA MASTRANGELI, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA MASTRANGELI,

FRANCO MASTRANGELI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12234/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO PERTICARO;

udito l’Avvocato PIERA MASTRANGELI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 24 luglio 2013 il Tribunale di Roma convalidava sfratto per morosità intimato dal Consorzio Cooperative di Abitazione – Associazione Italiana Casa – A.I.C. s.c. a r.l. e da Abitare Solidale – Società cooperativa edilizia a B.C., che non aveva sanato la sua morosità nel termine di grazia a lei concesso. Con citazione notificata il 20 giugno 2014 la B. conveniva le due locatrici davanti al Tribunale di Roma per revocazione ex art. 395 c.p.c., ed esse si costituivano, resistendo; mutato il rito, il Tribunale, con sentenza del 3 giugno-8 luglio 2015 ha rigettato la domanda e condannato la B. alle spese.

2. Ha presentato ricorso la B. sulla base di un motivo. Sì difendono con un unico controricorso le due cooperative. Sia la ricorrente sia la controparte hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 I suo unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione “di norme di diritto” e per omesso esame di fatto decisivo e discusso.

Premesso che la sentenza è ricorribile ex art. 403 c.p.c., comma 2, la ricorrente adduce che la sua motivazione è del tutto insufficiente, avendo il Tribunale soltanto elencato la giurisprudenza di legittimità, in particolare sul dolo processuale, negandolo nella condotta delle convenute, nonostante sia stato dimostrato.

Infatti all’intimazione di sfratto sarebbe stato allegato soltanto il contratto di locazione, e non anche i documenti da cui sarebbe emerso che l’alloggio rientrava in un programma di edilizia economica e popolare. I relativi documenti avrebbero dovuto essere posti in conoscenza dei conduttori, ma ciò non sarebbe avvenuto, e la ricorrente li avrebbe conosciuti solo dopo lo sfratto. Da essi sarebbe emerso come si doveva determinare il canone locatizio: e al riguardo tacerebbe la motivazione della sentenza del Tribunale.

Il 22 maggio 2014, poi, il Comune di Roma pubblicò le nuove tabelle riepilogative del canone locatizio; A.I.C. le impugnò, ma il Tar del Lazio rigettò con sentenza del 23 aprile 2015 la sua impugnazione; nonostante ciò nel corso del giudizio ex art. 395 c.p.c. A.I.C. continuò a ribadire la morosità della M. – insussistente secondo le nuove tabelle -: e di questo comportamento il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto.

Il Tribunale rileva che quando fu convalidato lo sfratto vigevano le precedenti tabelle del 23 ottobre 2008: ad avviso della ricorrente, questo però non spiegherebbe l’omessa produzione dei documenti necessari per evincere il reale canone; d’altronde il dolo processuale ha proprio il fine di impedire la difesa di controparte, e l’occultamento dei documenti e il mendace silenzio di A.I.C.. Sul tipo di edilizia e sulle finalità degli alloggi avrebbero effettivamente impedito alla ricorrente un’adeguata attività di difesa.

La revocazione dovrebbe essere dichiarata anche se si tratta di documenti preesistenti, se sono stati recuperati solo dopo la sentenza revocanda; e non rileverebbe, poi, quanto osservato dal Tribunale a proposito della sentenza del giudice amministrativo; comunque, “a prescindere da tutto”, A.I.C. avrebbe omesso di depositare nella causa relativa allo sfratto, insieme al contratto locatizio, i documenti sulla base dei quali la B. avrebbe potuto opporsi.

Infine, il Tribunale ha condannato l’attuale ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, senza motivarlo, laddove la novità e la complessità della questione avrebbero dovuto costituire giusto motivo per la loro totale compensazione.

3.2 Va premesso che, pur – come si è visto – presentato come veicolo di un unico motivo, il ricorso invero contiene due doglianze, la prima relativa al principale thema decidendum e la seconda all’accessoria pronuncia sulle spese di lite.

Prendendo le mosse, allora, dalla prima delle due, a prescindere dal fatto che la ricorrente non identifica le “norme di diritto” cui fa riferimento nella rubrica come oggetto di violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito, deve osservarsi che in questa censura la ricorrente, per così dire, cambia le sue carte in ordine al fondamento della propria domanda di revocazione. La domanda infatti risulta essere stata proposta per la sopravvenuta pubblicazione delle nuove tabelle da parte del Comune di Roma in data 22 maggio 2014: invece, la censura in esame lamenta in generale la mancata allegazione, da parte delle intimanti lo sfratto, di documenti ulteriori rispetto al contratto locatizio. Il ricorso stesso giunge ad ammettere la novità di quanto appena rilevato, a ben guardare, e lo fa nel passo in cui (pagina 2) afferma che la domanda ex art. 395 c.p.c. fu dalla B. proposta “nel momento in cui veniva a conoscenza della revisione del prezzo massimo di cessione disposta dal Comune di Roma”: e, se il fondamento posto a base della revocazione è stato appunto una “revisione”, ovviamente non può non definirsi questione nuova la mancata allegazione al contratto locatizio di documenti preesistenti alla revisione suddetta.

A prescindere, allora – si osserva a questo punto meramente ad abundantiam -, dal dato evidente, e rimarcato infatti dal giudice di merito, che in ordine alle nuove tabelle del 2014 non può sussistere dolo delle intimanti risalendo la convalida al 2013, la doglianza risulta quindi inammissibile.

3.3 Per quanto concerne la doglianza attinente alla condanna della attuale ricorrente alla rifusione delle spese processuali in luogo della loro compensazione integrale per la natura della questione trattata, sotto il profilo della novità e della complessità, ne è chiara la infondatezza dal momento che il giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la cui deroga ex art. 92 c.p.c. costituisce oggetto di un suo potere discrezionale, in ordine al quale non ha obbligo di offrire motivazione nel caso in cui – come qui è avvenuto – opti per non esercitarlo, ovvero per non porre limite alcuno al principio generale, di natura causativa (da ultimo Cass. sez. 3, 22 febbraio 2016 n. 3438), che è appunto la soccombenza, bensì, logicamente e in correlazione con la discrezionalità, soltanto nell’ipotesi in cui ritiene di porverlo compensando parzialmente o totalmente (v. tra gli arresti recenti Cass. sez. 2, 23 febbraio 2012 n. 2730 – per cui appunto “in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato” – e, a proposito dell’obbligo motivazionale nel caso contrario della compensazione, ancora da ultimo Cass. sez. 6-L, 4 febbraio 2015 n. 1997).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2700, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA