Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13712 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. I, 22/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MINCIO 4, presso

lo studio dell’avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO, che la rappresenta e

difende, giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 2550/07 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

27.9.07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIO DIDONE.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La ricorrente B.J. impugna per cassazione, nei confronti del Questore Roma e del Ministero dell’Interno, il decreto emesso in data 27.9.2007 con il quale il giudice di pace di Roma ha convalidato l’ordine di trattenimento emesso nei confronti della stessa ricorrente. Il Questore e il Ministero intimati non hanno svolto difese.

2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dei presupposti di legge di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14, sia in ordine alla nullità dell’ordine di trattenimento per mancata traduzione nella lingua di origine della straniera.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v.

sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato.

Nulla va disposto in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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