Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13711 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13711 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso e determina
dell’Ente n.567 del 26.04.2011, dall’Avv. Christian
Califano, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Monti Parioli, 48 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe
RICORRENTE

Marini,
CONTRO

COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del controricorso e delibera di
G.M. n.104 del 31.05.2011, dall’Avv. Marcella Tombesi
dell’Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 30/05/2013

Roma, Via Crescenzio, 82 presso lo studio dell’Avv.
CONTRORICORRENTE

Stefano Bassi,
AVVERSO

la sentenza n.24/07/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona Sezione n. 07, in data

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per il controricorrente, l’Avv. Marcella
Tombe si;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che si
riportato alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12451/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.24/07/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona,
Sezione n.07, il 06.10.2010 e DEPOSITATA il 19 gennaio
2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dal Comune di Ascoli Piceno e riformato la
decisione di primo grado, dichiarando, nel caso,
insussistenti i presupposti impositivi ICI.
2

Il ricorso di che trattasi,
2

che riguarda

06.10.2010, depositata il 19 gennaio 2011;

impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad
ICI dell’anno 2001, censura l’impugnata decisione,
sulla base di due mezzi.
3 – L’intimato Comune di Ascoli Piceno, giusto
controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga

4 – La preliminare eccezione di inammissibilità del
ricorso per difetto di procura, sollevata dal Comune
controricorrente, sembra doversi rigettare, sia in base
all’orientamento giurisprudenziale, fra l’altro,
desumibile da Cass.SS.UU. n.22219/2004, n. 16594/2005,
n.27302/2005, sia pure alla stregua della realtà
fattuale, caratterizzata da emblematici elementi di
collegamento tra mandato e ricorso per Cassazione,
dall’indicazione in epigrafe del ricorso della
determina dell’Ente n. 567 del 26.4.2011, allo stesso
allegata.
4 bis – Il primo motivo di ricorso, con il quale viene
denunciato il vizio di insufficiente motivazione su
fatto controverso e decisivo, sembra fondato
4 ter – L’impugnata decisione, in vero, ha accolto
l’appello del Comune di Ascoli Piceno, valorizzando una
relazione resa dal CTU, nella quale era stato affermato
che stante i vincoli e le prescrizioni afferenti la
zona, era a ritenersi che “non vi era concreta ed
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dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

effettiva possibilità di edificabilità”.
4 quater – Si è dell’avviso che tale generica
argomentazione non assolva all’obbligo motivazionale,
tenuto conto che non da adeguata contezza del percorso
seguito, per giungere ad affermare l’assoluta

inserimento nel PRG e l’assenza di qualsivoglia
argomentazione in ordine a tale circostanza, peraltro
già valorizzata dalla Commissione di primo grado e,
alla stregua di pacifico orientamento
giurisprudenziale, di regola, rilevante e decisiva.
E’ stato, infatti, deciso che “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
E’ stato, pure affermato dalle SS.UU. di questa Corte,
giusta sentenza n.18566/2009, che “in tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato
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inedificabilità delle aree, stante il relativo

iscritto nel catasto fabbricati come , con
l’attribuzione della relativa categoria ( A6 o D10), in
conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti
previsti dall’art.9 D.L. n.557 del 1993, conv. con L.
n.133 del 1994 e successive modificazioni, non è

dell’art.23 comma l bis D.L. n.207 del 2008, convertito
con modificazioni dalla L. n.14 del 2009 e dell’art.2
comma 1 lett. a) D.Lgs n.504 del 1992. L’attribuzione
all’immobile di una diversa categoria catastale deve
essere impugnata specificamente dal contribuente che
pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta
ruralità del fabbricato, restando altrimenti
quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il
Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria
catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente
pretendere l’assoggettamento del fabbricato
all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto
l’assoggettamento all’imposta è condizionato
all’accertamento positivamente concluso della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della
ruralità del fabbricato previsti dall’art.9 D.L. n.557
del 1993 e successive modificazioni che può essere
condotto dal giudice tributario investito dalla domanda
di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava
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soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto

l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti
requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del
fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità
essere riconosciuta anche agli immobili delle

trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai
soci”.
La decisione di appello non sembra essersi attenuta ai
trascritti principi, avendo omesso di esplicitare,
compiutamente, l’iter decisionale utilizzato per
giungere ad affermare, in relazione a tutti i
fabbricati ed ai vari terreni, l’insussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’IC.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione, proponendosi il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
memoria 08.04.2013, nonché gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
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cooperative che svolgono attività di manipolazione,

principi, il ricorso va accolto nei sensi e limiti
indicati in relazione, per manifesta fondatezza;
Considerato, in vero, che la motivazione dell’impugnata
decisione si rivela meramente apparente, per un verso,
in quanto valorizza, dal punto di vista probatorio,

causa, – senza indicare i concreti elementi utilizzati
per giungere ad affermare l’assoluta inedificabilità
degli immobili e, sotto altro profilo, perché ignora
del tutto il dato fattuale che detti immobili, sia pure
in parte, ricadevano nel PRG del Comune, con previsione
di edificabilità, sia pure limitata;
Considerato, in particolare, che tale ultimo dato
fattuale, dedotto dal Comune di San Benedetto del
Tronto nel corso del giudizio di merito e riproposto
con il ricorso di legittimità, costituisce questione
controversa e risolutiva agli affetti decisionali,
avuto riguardo al fatto che un’area è da considerare
edificabile, in base alle previsioni dello strumento
urbanistico generale, indipendentemente
dall’approvazione degli strumenti attuativi e/o
dell’esistenza di particolari vincoli o difficoltà di
sfruttamento, connessi alle relative caratteristiche,
venendo in rilievo queste ultime, ove provate, solo
agli effetti della determinazione del relativo valore
7

una perizia tecnica, – redatta, oltretutto, in altra

(Cass. n.9510/2008, n.19750/2004, n.11371/2003);
Considerato, dunque, che il giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR delle Marche,
• provvederà al riesame, verificando il denunciato dato
fattuale e quindi, adeguandosi ai richiamati principi

deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR delle Marche.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

ed a quegli altri applicabili alla fattispecie,

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