Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13711 del 22/06/2011
Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
DIRETTORE UFF CACCIA PESCA C/O RIPARTIZIONE FORESTE PROV AUT BOLZANO
P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO-TEMPORE DOTT.
H.E., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che Lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILBERNAGL HANSJORG;
– ricorrente –
contro
Z.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
ANDREA, che lo rappresenta o difende unitamente all’avvocato VOLGGER
REINHART;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 97/2004 DEL TRIB. DI BOLZANO SEDE DISTACCATA
di MERANO, depositata il 03/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Costa Michele difensore del ricorrente che si
riporta;
udito l’Avv. Manzi Federica per delega dell’avv. Andrea Manzi
difensore dei resistenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione dell’8.3.01 il Direttore dell’Ufficio Caccia e Pesca, Ripartizione 32 della Provincia Autonoma di Bolzano irrogò a Z.L. la sanzione amministrativa di L. 250.000,per avere,in violazione dell’art. 5 della Legge Provinciale 17.8.87 n. 14, abbattuto una femmina di camoscio nelle riserva di caccia privata “(OMISSIS)”.
Si oppose lo Z., deducendo che l’abbattimento era avvenuto non nella suddetta riserva, bensì in quella confinante di (OMISSIS), nella quale era autorizzato all’attività venatoria.
Disposta dall’adito giudice del Tribunale di Bolzano la comparizione delle parti e gli adempimenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, mediante convocazione della Provincia, quest’ultima, in persona del presidente della giuntaci costituì ed eccepì preliminarmente sia l’incompetenza territoriale, sia il proprio difetto di legittimazione passiva. Trasferito il processo,con provvedimento presidenziale, alla sede distaccata di Merano, quel giudice, con ordinanza del 27.2.02, ritenuto che legittimato passivo all’opposizione fosse, in base alle normativa provinciale di riferimento, il Direttore dell’Ufficio Caccia e Pesca, che aveva emesso l’ingiunzione,dispose l’estromissione dal giudizio della Provincia e la “integrazione del contraddittorio” nei confronti del suddetto ufficio,che costituitosi chiese il rigetto dell’opposizione.
All’esito della svolta istruttoria orale, infine, con sentenza del 20.10-3.11.04, l’opposizione venne accolta, con compensazione delle spese, per ravvisata sussistenza di un’ipotesi di incertezza delle risultanze probatorie, poichè all’ipotesi accusatoria, basata su un verbale ex posi redatto alcuni giorni dopo l’abbattimento dell’animale, si contrapponeva la testimonianza oculare di un accompagnatore dello Z., secondo cui l’animale sarebbe stato abbattuto nella riserva di (OMISSIS) e solo recuperato in quella contigua di (OMISSIS), dove si era trascinato.
Avverso tale sentenza il Direttore dell’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione,deducendo due motivi, cui ha resistito lo Z. con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la “nullità del procedimento e della sentenza”, sostenendosi che il giudice non avrebbe potuto “integrare il contraddittorio” nei confronti dell’ufficio effettivamente legittimato, dovendo invece limitarsi a dichiarare inammissibile l’opposizione, per essere stata erroneamente evocata in giudizio la Provincia, autorità che in base alle norme di riferimento era priva di legittimazione a contraddire.
Il motivo è infondato alla luce dell’indirizzo, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, S.U. nn. 3117 e 21624 del 2006), secondo cui nel particolare procedimento regolato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, deve ritenersi derogato il principio secondo cui l’individuazione del legittimato passivo ai fini della proposizione e notificazione dell’atto introduttivo sia compito della parte,spettando invece all’ufficio giudiziario adito, tenuto a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza ed a disporre l’acquisizione degli atti del contesto a cura dell’autorità sanzionante, l’individuazione della stessa; con la conseguenza che,in caso di erronea indicazione nel ricorso dell’autorità legittimata passiva,non sussiste inammissibilità dell’opposizione,ma il giudice è tenuto a disporre – come correttamente è avvenuto nella specie,pur con l’impropria formula della “integrazione del contraddittorio” – la rinnovazione degli adempimenti preliminari di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2.
Con il secondo motivo si deduce “insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”, censurando si il giudizio assolutorio,che non avrebbe tenuto conto delle risultanze del verbale, basato sulla testimonianza di tale M. quale avrebbe, nell’immediatezza del fatto,constatato la “presenza di tracce di trascinamento di una selvaggina abbattuta, presumibilmente di un camoscio, che portavano dalla riserva privata di caccia “(OMISSIS)” a quella di diritto M.”.
Il motivo va respinto, perchè propone una palese censura in fatto, peraltro priva di autosufficienza (laddove non riporta il contenuto testuale della “testimonianza” o denuncia del M.),palesemente diretta alla rivisitazione delle risultanze processuali, la cui valutazione risulta adeguatamente giustificata dal giudice di merito.
Questi, pur non dando credito assoluto all’unico teste oculare,ha tuttavia evidenziato l’incertezza delle risultanze accusatorie, basate su un verbale redatto alcuni giorni dopo l’episodio, in un contesto meteorologico particolare, nel quale il mancato rinvenimento delle tracce di trascinamento dell’animale ferito sulla neve (quelle stesse che il M. avrebbe, secondo il ricorso, constatato in senso inverso ed ascritto, secondo la sua ricostruzione, al recente recupero dell’animale ucciso nella propria riserva) sarebbe stato dovuto alle intense piogge successive al contestato evento venatorio.
Incensurabile, pertanto, per l’adeguatezza del ragionamento che lo sorregge e l’assenza di lacune valutative,risulta il giudizio assolutorio dubitativo,emesso in corretta applicazione del principio recepito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma penultimo.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con condanna del ricorrente ufficio alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, in misura di Euro 1.200,00 di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011