Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13711 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1128-2019 proposto da:

Z.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato WILLIAMS ZAINA PIPITONE;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso

lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO ZARBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1830/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Z.Z. o Z. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Torino la compagnia AXA Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in (OMISSIS), allorquando il proprio veicolo, assicurato presso Axa e condotto da Z.A., sul quale l’attore viaggiava in qualità di trasportato, era stato urtato nella parte posteriore destra dell’autovettura Fiat Stilo, di proprietà di M.F.. Lamentava di avere subito lesioni, tra cui la perdita anatomica del padiglione auricolare sinistro e di avere avuto ripercussioni anche dal punto di vista psicologico, chiedendo conseguentemente il risarcimento dei danni;

si costituiva la compagnia, eccependo l’improponibilità della domanda per incompletezza della richiesta di risarcimento, indirizzata in violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, per cui la compagnia non era stata posta in condizione di valutare globalmente la vicenda relativa al sinistro;

il Tribunale di Torino, con sentenza del 3 luglio 2013, accoglieva la domanda, condannando la compagnia Axa al pagamento della somma di Euro 31.903. Escludeva, invece, la personalizzazione del danno in aumento, ritenendo che l’attore non avesse allegato circostanze specifiche per dimostrare il maggior pregiudizio rispetto alla tipologia di lesione prevista nelle tabelle;

con appello notificato il 1 novembre 2017, Z. impugnava la decisione del Tribunale lamentando la mancata personalizzazione del danno riferita all’impossibilità di avere una vita sociale e di relazione, a causa degli stati d’ansia continui e tendenti alla depressione. Si costituiva la compagnia Axa, eccependo l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., e ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e l’infondatezza, nel merito, del gravame;

la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 22 ottobre 2018, riteneva fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c., perchè l’appellante non avrebbe censurato le argomentazioni del primo giudice, ma si sarebbe limitato a richiamare le risultanze della consulenza di parte e la giurisprudenza in tema di personalizzazione del danno. Inoltre, non aveva censurato espressamente la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che non sarebbero state allegate, in citazione, specifiche circostanze e che i mezzi di prova richiesti erano irrilevanti;

avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Z.Z. affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso AXA Assicurazioni Spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione degli artt. 1223,2059 e 2054 c.c., e degli artt. 115,116, 196,342 e 348 c.p.c.. La Corte territoriale non avrebbe considerato che nell’atto di appello si lamentava che la decisione di primo grado sarebbe stata presa sulla base della mancata allegazione di specifiche circostanze di aggravamento del danno. Su tale profilo l’appellante aveva richiesto di integrare l’indagine peritale. In particolare, si trattava di patimenti non usuali, che erano stati oggetto dei capitoli di prova dedotti con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., n. 2.

Il motivo è inammissibile perchè non è specifico, in quanto la Corte territoriale non ha inteso statuire sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno, ma si è limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., attesa la genericità delle doglianze in esso contenute;

il ricorrente omette di trascrivere la decisione di primo grado nei suoi passaggi essenziali e i motivi di appello. Sotto tale profilo le censure sono formulate in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo sufficiente il mero richiamo alle pag. 5 e 6 dell’appello, senza neppure porre quelle argomentazioni in comparazione con gli atti di primo grado che il Tribunale ha ritenuto insufficienti e che anche il giudice di secondo grado ha considerato tali. Il ricorrente avrebbe dovuto confutare la sentenza di appello lì dove rileva che la decisione di primo grado non era stata censurata, nella parte in cui il primo giudice aveva richiamato la CTU, al fine di confutare l’individuazione dei postumi personalizzanti invocati dal consulente di parte attrice;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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