Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13710 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18946-2015 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del Consigliere di

Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Avv.

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.B., M.T., M.A., M.G.,

M.V., M.S., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 506/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 17/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti gli atti del giudizio iscritto al R.G. 18946/2015;

Rilevato che non vi è prova del regolare perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo, eseguita dal difensore del ricorrente a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, mancando l’allegazione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato di spedizione dell’atto;

Rilevato che gli intimati non si sono costituiti in giudizio;

Ritenuto pertanto, mancando la regolare instaurazione del contraddittorio, di dover pronunciare la inammissibilità del ricorso, dichiarando la non ripetibilità delle spese processuali sopportate da parte ricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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