Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13710 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13710 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTORO IMMOBILIARE SRL con sede a Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.
Claudio Fassari, elettivamente domiciliata nel relativo
studio, in Roma Viale Trastevere, 244 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.61/06/2010 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 30/05/2013

Regionale di Roma – Sezione n. 06, in data 25.03.2010,
depositata il 31 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.6786/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
Viene impugnata la decisione della CTR di Roma Sezione
n. 61/06/2010 in data 25.03.2010, DEPOSITATA il 31
marzo 2010.
Con tale decisione la CTR, ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo la fondatezza della
pretesa fiscale.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di accertamento, relativa ad
IRPEG, IVA ed IRAP dell’anno 2003, la contribuente ha
chiesto la cassazione della decisione impugnata, sulla
base di cinque mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
4 – In ordine al primo mezzo il denunciato vizio non
sembra configurabile, tenuto conto che con l’integrale
accoglimento

la

dell’appello,
2

CTR

si

è

anche

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.

pronunciata

sulla

questione,

dichiarando,

implicitamente, indeducibile la spesa per il corso
d’inglese.
Il secondo motivo, con il quale si deduce omessa o,
comunque, insufficiente motivazione della sentenza, non

concreti elementi in ipotesi idonei a giustificare una
diversa decisione(Cass. n.890/2006, n.1756/2006).
Peraltro, “Il

vizio

di

omessa o insufficiente

motivazione, deducibile in sede di

legittimita’

ex

art. 360, n. 5, cod. proc.

civ., puo’ investire il

risultato dell’accertamento

dei fatti e della loro

valutazione, che appartiene

all’ambito dei giudizi di

fatto riservati al giudice di merito,

soltanto nei

limiti del controllo del processo logico seguito da
quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati,
al fine di verificare se sia incorso in errori di
diritto o in vizi di ragionamento” (Cass.
n.16204/2005).
Con il terzo mezzo, si denuncia l’insussistenza di
presupposti fattuali idonei a fondare le applicate
presunzioni.
Il quarto mezzo denuncia l’erronea utilizzazione del
dato statistico quale fondamento dell’applicata
presunzione.
3

sembra ammissibile e fondato, non essendo indicati i

Con il quinto motivo si denuncia il vizio di omessa o
illogica motivazione, per non avere argomentato in
ordine alle ragioni per le quali, gli elementi offerti
dalla contribuente, per provare di avere risposto al
questionario e di avere esibito il contratto di

Tali ultimi tre motivi che, data la connessione, vanno
trattati congiuntamente, non sembrano ammissibili e
fondati, considerato che le argomentazioni utilizzate a
giustificazione del decisum, appaiono corrette sotto il
profilo logico-formale, e quindi insindacabili in
questa sede.
Giova,

in

vero,

rilevare

che

tali

doglianze,

risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto esaminati e valutati dal
giudice di merito, non possono trovare ingresso, in
base al condiviso e consolidato principio secondo cui
in tema di accertamento dei fatti storici allegati
dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi
deducibili con il ricorso per cassazione non possono
consistere nella circostanza che la determinazione o la
valutazione delle prove siano state eseguite dal
giudice in senso difforme da quello preteso dalla
parte, perché a norma dell’art.116 cpc rientra nel
potere discrezionale – e come tale insindacabile – del
4

incarico, non erano state ritenute convincenti.

giudice di merito apprezzare all’uopo le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e
scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle
ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di
supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito

n.11462/04, n.2090/04, n.12446/2006).
Rilevato, ancora, che le doglianze in esame, avuto
riguardo alla ratio dell’impugnata sentenza, – secondo
la quale l’accertamento analitico-induttivo, nel caso,
era giustificato dalla rilevate incongruenze, dalla
mancata risposta al questionario, ed, altresì, dalla
omessa produzione della documentazione relativa ai
rapporti di mediazione”, nonché da “dati certi della
documentazione contabile”, – non risultano
sufficientemente specifici e conducenti ( n.5148/2003).
Considerato,

infatti,

che il ricorrente per cassazione

“deve rappresentare i fatti,
in modo da far
delle

critiche

ricorrere

al

processo”(Cass.
SS.UU.

intendere
rivolte

il

significato

alla

sentenza
di

contenuto
n.15672/05;

1513/1998)

sostanziali e processuali,
la portata

senza

altri

19756/05,
quindi,

e,

e

atti

dover
del

n.20454/2005,
deve

indicare

specificamente le circostanze di fatto che potevano
condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa
5

del procedimento accertativo e valutativo seguito(Cass.

decisione, nonché i vizi logici e giuridici della
motivazione(Cass.

n.11462/2004,

n.2090/2004,

n.1170/2004, n.842/2002).
5 – Si ritiene,

ciò stante,

che sussistano i

presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di

380 bis cpc, con pronuncia che rigetti il ricorso, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
principi, il ricorso va respinto, per

manifesta

infondatezza;
Considerato, altresì, che le spese del giud zio, avuto
riguardo al diverso esito nelle fasi di merito,
all’epoca del consolidarsi degli applicati principi ed
alle concrete questioni dibattute, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e

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