Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13710 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30610-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46,

presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio

dell’avvocato ATTILIO COTRONEO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOMENICO POLIMENI;

– controricorrente –

contro

A.D., S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 888/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 31 marzo 2009, M.T., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio M.M., all’epoca dei fatti minore, evocava in giudizio S.C., A.D. e la Navale Assicurazioni Spa (successivamente Unipol Spa Assicurazioni) esponendo che, in data (OMISSIS) A.D., mentre percorreva (OMISSIS) alla guida del veicolo Lancia di proprietà di S.C., con a bordo il minore M.M., era entrato in collisione con il veicolo di proprietà di N.A. e condotto da N.G., che non aveva osservato l’obbligo di concedere la precedenza, in presenza di un crocevia. Aggiungeva che, a seguito del sinistro, il minore aveva riportato lesioni personali, chiedendo conseguentemente il risarcimento dei danni. Si costituiva la Navale Assicurazioni, contestando la domanda; e il Giudice di pace di Bianco con sentenza del 31 luglio 2014 rigettava la domanda;

avverso tale decisione M.T., nella qualità in atti, proponeva appello davanti al Tribunale di Locri. Si costituiva UnipolSai Assicurazioni che contestava l’impugnazione;

il Tribunale, con sentenza del 19 settembre 2017, rigettava l’impugnazione, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali;

avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione M.M. affidandosi ad un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni Spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2, in relazione all’art. 360, n. 3, e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la valenza probatoria del contenuto del modulo di constatazione amichevole di sinistro. Secondo le Sezioni Unite la dichiarazione contenuta nel predetto modulo di constatazione amichevole sarebbe idonea a fondare una presunzione semplice nei confronti delle altre parti convenute. Conseguentemente, se l’assicurazione supera la presunzione, la prova contraria libera anche l’assicurato. Il profilo giuridico della sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti del modello di constatazione determinerebbe una presunzione, valida sino a prova contraria, del fatto che il sinistro si era verificato con le modalità ivi indicate;

il ricorso è infondato; perchè il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito da Cass. n. 25770 del 14 ottobre 2019, secondo cui le risultanze del modulo di constatazione amichevole del sinistro sono liberamente apprezzate dal giudice. Peraltro, come rilevato da Cass. n. 410 del 20 agosto 2018, l’efficacia del modulo è diversamente valutata nell’ipotesi in cui lo stesso sia sottoscritto dai conducenti, non proprietari, dei mezzi, atteso che il litisconsorte necessario è il proprietario del veicolo e ciò consente di superare le considerazioni oggetto della memoria e riferite alla decisione di questa Corte n. 20300/19, non applicabile al caso di specie, di modulo CID redatto dai soli conducenti;

inoltre, il giudice di appello con valutazione in fatto ragionevole, non sindacabile in questa sede, ha valorizzato anche gli elementi di senso contrario evincibili dal contenuto della deposizione testimoniale e dal disallineamento temporale tra il momento del sinistro e quello di presentazione dell’infortunato presso il Pronto Soccorso.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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