Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1371 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28119/2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio n.

33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da M.R. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto il ricorso manifestamente infondato e disposto conseguentemente la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato (di cui il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti), fondato su un giudizio di non credibilità del richiedente asilo (per come analiticamente indicato alle pp. 2 3 della sentenza), insindacabile in cassazione se non per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mentre, in riferimento alla protezione sussidiaria, il Tribunale, attraverso fonti informative aggiornate (sito della Farnesina, ultimo rapporto Amnesty International) ha accertato, con giudizio di fatto, che nella zona di provenienza del ricorrente, non vi è conflitto al livello di guerra civile, nè violenza indiscriminata, tale da costituire grave pericolo di vita qualora il ricorrente dovesse tornare nel proprio paese.

Il secondo motivo, è fondato, in quanto, effettivamente il Tribunale di Campobasso ha completamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria, ex art. 112 c.p.c., e tale omissione è stata correttamente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 13482/14).

Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “”La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 cigt. D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. cit.” (Sez. 3 Pres. Travaglino, Est. Fiecconi, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Sez. 2 – Pres. Petitti, Est. Giusti, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017).

Pertanto, questa Corte, non è competente a giudicare sull’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il terzo, il decreto va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, affinchè si pronunci sulla domanda di protezione umanitaria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini in cui parte motiva, inammissibili il primo e il terzo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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