Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1371 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1371 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 4335-2017 proposto da:
MAGLIO FELICE, RISO SIMONA, CLEANER SRI„ in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato FERDINANDO DE (IOSA;

– ricorrenti contro
GAHR I I-jj

RI

N1 IN ft5 I I,R()

DI

1.R.NO

80185690585;
– intimati avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il
06/12/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2017 n. 04335 sez. M2 – ud. 23-11-2017
-2-

FATTO E DIRITTO
Cleaner srl in liquidazione volontaria

propone

ricorso per

cassazione contro Gaspare Gabrieli, che non resiste con
controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Lecce

da euro 1499,05 ad euro 887,80, l’ha condannata a metà delle
spese liquidate quanto all’intero in euro 500 relativamente al primo
giudizio di reclamo ed in euro 500 per il giudizio di cassazione
“atteso l’esito finale della lite” e tenuto conto che “seguono la
soccombenza in ragione della metà”.
La ricorrente denunzia a) violazione dell’ art. 91 cpc nell’attribuire
la soccombenza al 50%.
Come proposto dal relatore il ricorso è manifestamente infondato
trattandosi delle sole spese compensate per metà in virtù di una
valutazione complessiva insindacabile.
Occorre richiamare la giurisprudenza in tema di compensazione
delle spese.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di
compensazione delle spese processuali ex art. 92 cpc, nel testo
applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla
legge 28.12.2005 n. 263, poiché il sindacato della S.C., è limitato
ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa,
esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del

che, pur accogliendo l’opposizione, riducendo il compenso del ctu

giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in
tutto od in parte le spese di lite e ciò sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste
ragioni ( tra le tante Cass. 6.10.2011 n. 20457, Cass.17.11.2006

Il nuovo testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. legittima la
compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca
soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione
costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il
legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente
determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da
parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di
legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n.
1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in
motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque
necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee,
dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di
legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).
Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha
statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla
compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il
sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il

n. 24495, Cass. 31.7.2006 n.17457).

principio per il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni
palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per
la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento

legge 28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto
l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma
soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore,
inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1° marzo
2006.
Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a
carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese
potere di compensazione

comporta che anche detto

(impropriamente definito discrezionale) debba essere
adeguatamente motivato (art. 111 , sesto comma, Cost.).(Cass. 5
maggio 1999 n. 4455).
Nella specie il decreto ha statuito che le spese dei vari gradi del
procedimento, comprese quelle del giudizio di cassazione, atteso
l’esito finale della lite, seguono la soccombenza in ragione della
metà, rimanendo la residua metà compensata tra le parti.
Trattandosi

di

opposizione

a

decreto

di

liquidazione

originariamente rigettato, poi cassato da questa Suprema Corte ed
accolto parzialmente in sede di rinvio ma col riconoscimento che i
quesiti posti in fase di supplemento erano in parte diversi e non si

formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella

era in presenza di meri chiarimenti ma di una attività
supplementare con autonomo compenso, la valutazione globale si
sottrae alle censure , non essendo stato violato il principio secondo
il quale le spese non possono essere poste a carico della parte

compensazione delle spese di lite da parte del giudice di merito.
Donde il rigetto del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato
Roma 23 novembre 2017.
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totalmente vittoriosa e la ricorrente non può dolersi della parziale

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