Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1371 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27856-2015 proposto da:

V.P., titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA SUSTA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

STILL PORTE S.R.L.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1680/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 16/09/2015 e depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Still Porte S.r.l. ottenne decreto ingiuntivo per Euro 28.956,16 nei confronti di V.P., sulla base di fatture emesse per la fornitura di porte.

L’opposizione dell’ingiunto fu parzialmente accolta dal Tribunale di Biella, che revocò il decreto ingiuntivo e lo condannò al pagamento del minore importo di Euro 20.236,35.

La Corte di Appello di Torino in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato anche la condanna dell’opponente a pagare le spese della procedura monitoria, rigettando peraltro tutti gli altri motivi dell’appello del V..

Ricorre quest’ultimo, sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Esso appare manifestamente inammissibile.

2.1 Con il primo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c.”.

Il ricorrente deduce che erroneamente, per una “imperfetta valutazione in primo grado delle prove testimoniali”, sarebbe stata ritenuta prescritta l’azione di garanzia nel termine annuale di cui all’art. 1495 c.c., essendo nella specie stati riconosciuti i vizi da parte della società venditrice.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata sul punto.

La corte di appello ha ritenuto inammissibile la questione del riconoscimento dei vizi da parte della venditrice in quanto “nuova in appello”, e comunque irrilevante, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto riguardava fatture in relazione alle quali nessuna contestazione era stata avanzata.

Queste ragioni della decisione impugnata con riguardo alla questione posta non risultano specificamente censurate, e del resto parte ricorrente neanche deduce di averla sollevata tempestivamente in primo grado e di averla correttamente riproposta nel giudizio di secondo grado (e tanto meno indica specificamente gli atti processuali in cui ciò sarebbe avvenuto).

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

Il motivo è inammissibile, in quanto prospettato sulla base del testo abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (settembre 2015).

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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