Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13709 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13709

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25610/2015 proposto da:

SAN MARTINO SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, Sig. S.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio

dell’avvocato EMILIANO AMATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LILIANA PINTUS, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SASSARI, in persona dell’Amministratore

straordinario e legale rappresentante p.t., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SERRA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 971/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– a seguito di ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., comunicata il 22 luglio 2015, la San Martino S.r.l. impugnava con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Sassari, pubblicata il 9 luglio 2014;

– questa sentenza è stata emessa nel giudizio introdotto dalla San Martino S.r.l. con opposizione al decreto ingiuntivo fatto notificare dalla Provincia di Sassari, in data 12 marzo 2013, per il pagamento della somma di Euro 348.608,38, oltre accessori, a titolo di canoni per gli anni dal 2009 al primo semestre 2013 compreso, dovuti in forza di contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti il (OMISSIS);

– la società opponente aveva affermato che la Provincia era venuta meno agli obblighi assunti – con un atto transattivo del 1993 e con Delib. del Consiglio provinciale, l’una, precedente la transazione, avente il n. 67/1993 e l’altra, successiva, avente il n. 131/1996 – per il riconoscimento dei costi che la società avrebbe dovuto affrontare per dotare di nuovi impianti l’azienda (di imbottigliamento di acque minerali) oggetto del contratto di affitto, da compensare con i canoni;

– aveva sostenuto perciò che la Provincia sarebbe incorsa in responsabilità precontrattuale, per violazione dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative svolte per rideterminare il contenuto del contratto, e ne aveva chiesto la condanna al rimborso di tutti i costi affrontati per investimenti ed adeguamenti dell’azienda ed al risarcimento dei danni, quantificati nell’importo di Euro 2.500.000,00, o altro da determinarsi in corso di causa; in subordine, aveva avanzato domanda di indebito arricchimento dell’Amministrazione provinciale per l’importo corrispondente, per gli investimenti e le opere di ristrutturazione e manutenzione eseguite dalla San Martino S.r.l. nel complesso aziendale di proprietà provinciale; il tutto, con compensazione parziale del credito con le somme ingiunte, e revoca del decreto ingiuntivo;

– la Provincia di Sassari si era costituita in giudizio ed, eccepita in via preliminare la prescrizione dell’azione di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. (perchè i fatti sarebbero stati risalenti al 1993), aveva chiesto il rigetto anche nel merito delle domanda dell’opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;

il Tribunale di Sassari, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; ha rigettato le domande proposte dalla San Martino S.r.l. nei confronti della Provincia di Sassari; ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta;

– il ricorso avverso questa sentenza è proposto dalla San Martino S.r.l. con due motivi;

– l’Amministrazione provinciale di Sassari si difende con controricorso;

– fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Tribunale, dato atto che era provato e non controverso il debito della San Martino S.r.l. per i canoni di affitto oggetto del decreto ingiuntivo, ha rigettato l’opposizione e la domanda riconvenzionale dell’opponente, relativa alla responsabilità precontrattuale della Provincia, sulla base di due distinte rationes decidendi: a) l’Amministrazione provinciale non si è mai impegnata a modificare le condizioni contrattuali nel senso preteso dall’opponente, nè ha mai ingenerato nella controparte il legittimo affidamento che il contratto di affitto di azienda sarebbe stato modificato con condizioni più vantaggiose per l’affittuaria; in proposito, le Delib. Consiglio Provinciale n. 67 del 1993 e Delib. Consiglio Provinciale n. 131 del 1996, sono atti a rilevanza interna, non impegnativi per l’Amministrazione in quanto non contenenti alcun impegno a contrarre, ma aventi contenuto programmatico; in ogni caso, non prevedevano, nemmeno in via eventuale, il rimborso dei costi per la ristrutturazione mobiliare, ma soltanto per quella del patrimonio immobiliare; b) l’azione di responsabilità precontrattuale è prescritta, perchè l’aspettativa invocata dalla società opponente è riferita ad un impegno che l’Amministrazione avrebbe assunto nel 1993, data a decorrere dalla quale sarebbe sorta la responsabilità ai sensi dell’art. 1337 c.c.; il termine di prescrizione non si è interrotto per l’instaurazione di un giudizio – indicato dalle parti come allora pendente – finalizzato ad ottenere l’adempimento della Delib. n. 67 del 1993, perchè il presupposto di tale giudizio è inconciliabile con la pretesa di risarcimento per responsabilità contrattuale, in quanto esso è fondato sull’asserita responsabilità contrattuale della p.a.;

– il Tribunale ha anche rigettato la domanda di arricchimento senza causa, qui non più rilevante perchè non oggetto dei motivi di ricorso;

– col primo di questi motivi si censura la statuizione sopra riassunta sub a); col secondo la statuizione sopra riassunta sub b);

col primo motivo è infatti dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337 e 1175 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, secondo la ricorrente, la Delib. Consiliare alla quale il giudice non ha riconosciuto alcuna efficacia vincolante per l’Amministrazione sarebbe stata seguita dalla stipulazione di un atto transattivo col quale la stessa Amministrazione si sarebbe obbligata a dare esecuzione a quella Delib. e col quale si sarebbe convenuto che la società avrebbe anticipato le spese per la ristrutturazione del patrimonio aziendale immobiliare, da imputare in conto canoni;

la ricorrente riproduce quindi il contenuto della Delib. n. 67 del 1993, esplicitando quest’ultima anche mediante riferimento a fatti pregressi e successivi, nonchè ad ulteriori atti successivi anche alla stipulazione dell’ asserito atto transattivo – elencati sotto le lettere da a) a d) di pag. 16; sostiene che da questi atti il giudice – se non li avesse ignorati- avrebbe dovuto trarre conferma della sussistenza dei presupposti della responsabilità precontrattuale; aggiunge che, anche quando si tratti di atti a rilevanza interna, non per questo soltanto non sarebbero idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel privato interessato (come da precedente costituito da Cass. n. 10956/1998);

– il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

– va premesso che per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale della p.a. occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 29 marzo 2007, n. 7768, citata anche nel ricorso);

– dato quanto sopra, va ribadito che la verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (così, da ultimo, Cass. 15 aprile 2016, n. 7545);

– nel caso di specie, il giudice non ha affatto violato il principio di diritto su richiamato in tema di presupposti per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, in quanto ha ritenuto che il comportamento tenuto dall’Amministrazione provinciale non avesse dato corso a trattative giunte ad uno stadio tale da ingenerare il legittimo affidamento della società sulla stipulazione di un nuovo contratto di affitto di azienda o sulla modifica di quello vigente con l’introduzione di condizioni più vantaggiose;

– questa conclusione non è stata raggiunta soltanto in base al ritenuto carattere interno delle Delib. n. 67 del 1993 e Delib. n. 131 del 1996, come sostiene la ricorrente equivocando su un passaggio motivazionale, senza considerare tutta intera la motivazione;

– è vero, infatti, e va qui ribadito, che la Delib. assunta dall’organo deliberante di un ente pubblico di stipulare un contratto non ha effetti nei riguardi dei terzi in quanto semplicemente preparatoria del futuro contratto, che dovrà essere stipulato dall’organo rappresentativo, mediante sottoscrizione, unitamente alle controparti, del relativo atto scritto, salvi gli eventuali controlli o approvazioni (così, tra le altre, Cass. 22 giugno 2004, n. 11601, citata in sentenza); tuttavia, non si può escludere la configurabilità in casi specifici di responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico, in relazione a comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel privato interessato, tra cui appunto anche l’adozione di deliberati interni (cfr. Cass. 2 novembre 1998, n. 10956);

– anche in tale ultima eventualità, spetta comunque al giudice di merito individuare i comportamenti ed il deliberati rilevanti e vagliare la loro idoneità ad ingenerare nel privato il ragionevole affidamento sulla volontà manifestata dall’Amministrazione di impegnarsi contrattualmente;

– proprio questa verifica ha compiuto il Tribunale di Sassari, in quanto non si è fermato alla constatazione del carattere interno delle Delib. Consiliari del 1993 e del 1996, per escludere lo stadio avanzato delle trattative ed il legittimo affidamento della società conduttrice;

– piuttosto, ha dato conto del fatto che le due deliberazioni anzidette, non solo avevano rilevanza interna, ma avevano anche (e soprattutto) un carattere soltanto programmatico (vale a dire di mero indirizzo dell’azione amministrativa, senza alcun riferimento specifico a tempi e modi di un impegno negoziale) ed ha precisato che erano “in quest’ottica, del tutto insufficienti a configurare un affidamento tutelabile circa l’adozione di atti impegnativi per l’Ente”;

– l’assunto della ricorrente, per la quale il giudice si sarebbe fermato alla qualifica di atti “interni” delle due Delib. e non avrebbe esaminato tutti gli atti prodotti, è fondato sull’attribuzione di un errato significato all’affermazione del Tribunale secondo cui la Delib. del 1993 avrebbe dovuto essere seguita da un altro atto o da “qualche ulteriore atto”; in realtà, la sentenza specifica che, per avviare trattative idonee ad ingenerare legittimo affidamento, sarebbe stato necessario, oltre alle Delib. interne, un altro “atto prenegoziale” (cfr. pag. 3 della sentenza) e comunque un atto “non di carattere genericamente programmatico (id est, come erano quelle Delib.), ma sicuramente impegnativo per l’Ente, ancorchè non definitivo” (cfr. pag. 4 della sentenza);

– non vi è stata quindi alcuna violazione dell’art. 1337 c.c.;

ogni altra deduzione svolta nel primo motivo è inammissibile poichè concerne la ricostruzione e l’apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito;

– questo, oltre ad apparire immune da censure perchè adeguatamente motivato, non è stato nemmeno censurato dalla ricorrente mediante il richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– in ogni caso, il ricorso non evidenzia alcun fatto (o atto) decisivo, tale che se fosse stato considerato avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere la lesione dell’affidamento che la società avrebbe avuto nelle modifiche contrattuali: non sono rilevanti gli atti elencati sotto le lettere da a) a c) della pagina 16, in quanto si tratta di atti tenuti presenti dal giudice e comunque non decisivi, perchè funzionali all’adozione della Delib. n. 131 del 1996 (indicata sotto la lettera d), sulla quale il Tribunale si è, invece, intrattenuto;

– nè a diversa conclusione può indurre la denuncia di mancato esame di un asserito atto transattivo stipulato dal Presidente dell’Amministrazione provinciale, sia perchè di questo non risulta che la ricorrente abbia effettuato la produzione in giudizio (ed anzi la controricorrente nega che sia mai stato sottoscritto un vero e proprio “atto transattivo”) sia perchè, secondo la stessa ricorrente, in detto atto si sarebbe trovato l’impegno dell’Amministrazione a dare esecuzione alla Delib. n. 67 del 1993 “secondo il suo contenuto”, e di tale contenuto il giudice si è, come detto, ampiamente occupato;

– la richiesta di riconsiderazione dello stesso contenuto riprodotto alle pagine 14-15 del ricorso-, nonchè dei fatti pregressi e successivi (menzionati alle pagine 14-16) è evidentemente inammissibile in sede di legittimità (e tale sarebbe anche se riferita al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14);

– infine, non è pertinente il richiamo fatto in ricorso del precedente di cui a Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795, laddove afferma che la responsabilità precontrattuale può sussistere anche nel caso in cui il contratto sia valido, ma tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto; il principio presuppone quindi che il comportamento contrario a buona fede e correttezza del contraente della cui responsabilità si tratta si collochi prima della stipulazione del contratto;

– pur trattandosi di principio da ribadire, esso non è applicabile al caso di specie: la società San Martino, agendo in giudizio, non ha fatto valere un comportamento scorretto dell’Amministrazione precedente la stipulazione del contratto del (OMISSIS), bensì l’asserita ingiustificata interruzione delle trattative che successivamente avrebbero dovuto condurre alle revisione di quel contratto (evidentemente rivelatosi ex post non conveniente per la società, a prescindere da pregressi colpevoli condotte imputabili all’Amministrazione); pur se rispetto a queste trattative la responsabilità precontrattuale – contrariamente a quanto si dice nel controricorso – sarebbe in astratto configurabile, essa è stata in concreto esclusa;

– in conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato;

col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c., con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. La ricorrente assume che il giudice avrebbe erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione nell’anno 1993, ignorando tutti gli scambi epistolari intervenuti tra le parti nel corso degli anni successivi; che, comunque, il dies a quo non avrebbe potuto essere fissato prima del 4 ottobre 1999, data della missiva con la quale l’Amministrazione aveva richiesto alla San Martino S.r.l. il pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di canoni; che soltanto da quella data la società avrebbe avuto la consapevolezza della lesione del proprio diritto e si sarebbe potuta attivare per ottenerne la realizzazione;

– il motivo è inammissibile per diverse ragioni;

– in primo luogo, vengono richiamati atti e documenti asseritamente idonei ad interrompere la prescrizione, senza che del loro contenuto si faccia cenno alcuno nè si dica se la questione della loro idoneità ad interrompere la prescrizione sia stata posta in sede di merito (laddove la sentenza induce a ritenere il contrario, poichè accenna a tutt’altro fatto indicato come interruttivo, vale a dire la contemporanea pendenza del giudizio per l’adempimento della Delib. n. 67 del 1993);

– inoltre, vengono insistentemente richiamati fatti e Delib. del 1999, come se l’indicazione di questa data fosse decisiva, mentre essa è del tutto irrilevante ai fini di interruzione della prescrizione, sol che si consideri che l’atto introduttivo del presente giudizio è dell’anno 2013, e che è stato chiesto il risarcimento per responsabilità precontrattuale;

infine, va sottolineato come la sentenza si fondi su due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la decisione, sicchè, rigettate le censure proposte avverso una delle due, divengono inammissibili per carenza di interesse quelle rivolte avverso l’altra ratio decidendi (cfr. Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108);

– in conclusione, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenziali di cui al dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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