Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13709 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13709 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Presupposti.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGRICOLA di MARIO IZZI & C. SAS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e MARIO IZZI in proprio,
rappresentati e difesi, giusto mandato a margine del
ricorso, dagli Avv.ti Mauro ed Alberto Mezzetti,
elettivamente domiciliati nel relativo studio, in Roma,
Via

Germanico

197,

RICORRENTI

CONTRO
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO con sede in Fondi, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del
controricorso e delibera del Comitato Esecutivo n.1769
del 30.06.2011, dagli Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio
Martino, elettivamente domiciliato nel relativo studio

cu• + C L

Data pubblicazione: 30/05/2013

in Roma, Via Antonio Gramsci, 9

CONTRORICORRENTE

AVVERSO
la sentenza n.638/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39,
in data 26.05.2010, depositata il 17 giugno 2010;

Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentiti, per la ricorrente, l’Avv. A. Mezzetti, nonché,
per il Consorzio, l’Avv. A. Guzzo;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.16162/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.638/39/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione
Staccata di Latina n. 39 il 26.05.2010 e depositata il
17 giugno 2010, con cui detta Commissione Tributaria,
ha accolto l’appello del Consorzio e riformato la
decisione di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso, avverso cartella di pagamento,
relativa a contributi consortili dell’anno 2007, lo
aveva accolto, ritenendo e dichiarando che, alla
2

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

stregua degli atti di causa, dovessero ritenersi
insussistenti i presupposti impositivi.
La decisione di appúlicì viefl

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e falsa applicazione dell’art.111 della Costituzione,
nonché per omessa motivazione su punto decisivo della

2)

Il Consorzio ha chiesto che l’impugnazione venga

dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate,

tenendo

conto

dell’orientamento

giurisprudenziale formatosi al riguardo.
E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di
specifica contestazione del consorziato, l’Ente è
tenuto, in base all’ordinario regime di riparto
(Cass.SS.UU. n.13533/2001, n.26009/2008, n.2769/2001,
n. 14918/2000, n.4523/2009, n.4525/2009 e da ultimo
n.654/2012) ad esplicitare e provare le ragioni, alla
cui stregua, la pretesa dell’ente è a ritenersi
legittima e fondata, sia avuto riguardo all’esistenza
di vantaggi fondiari immediati e diretti(Cass.
n.8960/1996, n.8770/2009, n.1386/2011, n.4788/2011)
derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di
proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione
degli immobili del consorziato all’interno del
“perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato
3

controversia.

secondo le procedure di legge,-

(Cass.

SS.UU.

n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili
alla sola approvazione del “piano di classifica” (Cass.
n.4513/2009).
4 bis) Nel caso, va rilevato che sin dal ricorso

contribuente ha evidenziato di avere disdettato il
servizio di irrigazione gestito dal Consorzio e di
avere provveduto a soddisfare le esigenze del fondo con
un proprio autonomo servizio.
Nel corso del giudizio, nel ribadire l’insussistenza di
un obbligo contributivo riferito al servizio idrico, ha
prodotto relazione tecnica, corredata da documentazione
fotografica, sottesa a dimostrare che l’impianto del
Consorzio non era funzionale per servire il fondo di
essa ricorrente, bensì quelli di altri soggetti
consorziati.
Mentre i Giudici di prime cure hanno valorizzato tali
circostanze,

deducendone

l’insussistenza

dei

presupposti impositivi, la Commissione di appello, è
pervenuta a diverse conclusioni, essenzialmente nella
considerazione che l’obbligo di contribuzione dei vari
Consorziati nasce dalla legge e rilevando altresì, che
la zona dove sono ubicati i terreni risultava servita
da diversi punti di irrigazione.
4

introduttivo del giudizio di primo grado, la

La CTR, in buona sostanza, ha ritenuto la sussistenza
del

presupposto

apoditticamente,
contributo,

impositivo
l’obbligo

senza

del

considerare

ed

affermato,

pagamento
la

del

specifica

contestazione mossa dalla contribuente e senza

offerti dalla medesima contribuente per dimostrare la
totale assenza di vantaggi per l’immobile.
5) – La decisione impugnata, che in presenza di
specifica contestazione, non ha operato alcuna indagine
per accertare, alla stregua della documentazione in
atti, l’assenza di vantaggio concreto e diretto per
l’immobile, non sembra in linea con il consolidato
orientamento giurisprudenziale.
Ricorre, in vero, “il vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi
dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
5

effettuare alcuna verifica in ordine agli elementi

La circostanza, infatti, che, nel caso, la contribuente
aveva specificamente contestato l’esistenza di un
vantaggio per l’immobile ed aveva offerto concreti
elementi (Perizia, documentazione fotografica, nota
disdetta servizio) idonei a provare il detto fatto

merito, in presenza, peraltro, della incontestata
circostanza che gli idranti erano stati sigillati, ad
effettuare le necessarie verifiche ed, in ipotesi, a
motivare adeguatamente.
6) – La decisione impugnata non appare in linea con i
principi desumibili dalle richiamate pronunce, ragion
per cui si ritiene sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione,

proponendosene

l’accoglimento,

per

manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis
cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
memoria 26.03.2013, nonché gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
principi,

il ricorso va accolto,

per manifesta

fondatezza;
Considerato che a diverso opinamento non inducono le
considerazioni

svolte nella memoria,
6

da ultimo,

controverso, avrebbero dovuto indurre il Giudice di

depositata dal Consorzio, dovendosi ritenere che le
argomentazioni contenute in relazione e condivise dal
Collegio, costituiscono riflesso del fondamentale
principio, peraltro richiamato dallo stesso Consorzio,
secondo cui “la contestazione del Piano di classifica

Consorzio il proprio onere probatorio con una
inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente”;
Considerato, infatti, che, avendo i Giudici di appello
basato la loro decisione, essenzialmente, sulla
considerazione che l’obbligo di contribuzione dei vari
Consorziati nasce dalla legge e che, nel caso, la zona
di ubicazione dei terreni risultava servita da diversi
punti di irrigazione, in presenza di specifica
contestazione circa la sussistenza dei presupposti
impositivi, i medesimi Giudici avrebbero dovuto
esplicitare le considerazioni ed indicare gli elementi
in atti, utilizzati nel percorso decisionale, ed
idonei, alla luce del quadro normativo di riferimento e
dei principi giurisprudenziali, a ritenere fondata e
provata la pretesa impositiva;
Considerato, in vero, che, nel caso, la CTR si è
limitata ad operare un generico riferimento al Piano di
classifica, ma non anche all’intervenuta approvazione
7

osta alla possibilità di ritenere assolto da parte del

del c.d. Perimetro di contribuenza che, normalmente,
individua i terreni ricadenti nel dato comprensorio
interessato dagli interventi e pone i criteri per il
riparto dei contributi, ed inoltre non ha esaminato,
neppure per disattenderli, gli elementi offerti dalla

presuntiva, in ipotesi, connessa all’approvazione del
Piano di classifica e del Perimetro di contribuenza;
dunque,

Considerato,

che

le difese svolte dal

Consorzio, non possono essere condivise, non essendo in
discussione la natura del rapporto intercorrente tra il
Consorzio ed i singoli consorziati, bensì il regime
probatorio

e

l’obbligo

della motivazione

delle

sentenze;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati
principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

contribuente per dare la prova contraria, a quella

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