Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13709 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., F.G. e F.C., residenti in

Roma, rappresentati e difesi i primi due per procura speciale

autenticata dal notaio dott.ssa Mantella Marina di Roma in data 22

marzo 2011, rep. n. 173053, dall’Avvocato Maria Bernetti,

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Ippolito

Nievo n. 61, e la terza dall’avv. Russo Giuseppe successivamente

deceduto.

– ricorrenti –

contro

D.L.S., rappresentato e difeso per procura a margine del

controricorso dall’Avvocato Raffaele De Vito, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Francesca Staiti in Roma,

via L. Rava n. 7.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528 della Corte di appello di Napoli,

depositata il 25 febbraio 2005;

udita la relazione della causa scolta nella pubblica udienza del

5/5/2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Maria Bernetti per i ricorrenti,

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso,

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A., premesso di avere stipulato con D.L.S., titolare dell’omonima impresa edile, un contratto di appalto per i lavori di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di un edificio in (OMISSIS) e che al momento della riconsegna dei lavori, peraltro rifiutata dall’appaltatore, erano emersi vizi e difformità dell’opera, convenne in giudizio il D.L. chiedendone la condanna alla ultimazione dei lavori ed al pagamento di una somma di denaro a titolo di penali e multe come pattuite nel contratto, oltre al risarcimento dei danni per fatto illecito, anche a i sensi dell’art. 2043 cod. civ..

Il convenuto si oppose alla domanda, assumendo che nel corso del rapporto erano state ordinate variazioni e che il verbale di ultimazione dei lavori era stato unilateralmente redatto dal committente senza la sua partecipazione, e chiese, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento del maggior corrispettivo dovuto.

Nel corso del giudizio intervennero F.G., F.C. e G.C., che, deducendo di avere dato incarico dell’esecuzione dei lavori unitamente all’attore, ne facevano proprie le domande.

Il tribunale, ritenuto che il contratto si fosse risolto per mutuo consenso.

Rigettò la domanda di adempimento degli attori, condannò il convenuto al pagamento della somma di L. 81.600.000 per l’abusiva occupazione dell’immobile seguita alla sua mancata riconsegna ai committenti e condannò infine questi ultimi al pagamento del residuo prezzo dei lavori di appalto, che determinò in L. 41.936.555.

Interposto appello principale da parte del D.L. ed incidentale ad opera delle altre parti, con sentenza n. 528 del 25 febbraio 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarò l’inammissibilità dell’appello incidentale e, in parziale riforma della decisione impugnata, annullò la statuizione che aveva condannalo il D.L. al risarcimento dei danni per l’abusiva ritenzione dell’immobile oggetto di lavori. La Corte motivò questa decisione affermando che la pronuncia di condanna del D.L. emessa da giudice di primo grado era stata pronunciata in violazione del principio della domanda ed era quindi viziata da extrapetizione, non avendo gli attori mai avanzato una tale specifica richiesta risarcitoria, la quale appariva altresì incompatibile con le loro pretese, nessuna delle quali volta ad ottenere l’anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

Con atto notificato il 26 luglio 2005, F.A., F. G. e F.C. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione di questa decisione.

D.L.S. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Con ordinanza del 9 febbraio 2011 questa Corte, preso atto dell’intervenuto decesso dell’avvocato dei ricorrenti, ha rimesso la causa sul ruolo.

I ricorrenti si sono quindi costituiti con un nuovo difensore ed hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia “Omessa ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’asserita incompatibilità delle posizioni delle parti rispetto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’attore anche ex art. 2043 c.c.”.

Con esso le parti ricorrenti censurano la decisione di appello per non avere considerato che nel proprio atto di citazione e di intervento in primo grado essi avevano dedotto che il D.L. aveva l’obbligo di eliminare tutte le difformità, omissioni e vizi dell’opera e di consegnare le chiavi del fabbricato ed avevano chiesto la sua condanna al pagamento di una somma a titolo di multe e penali contrattuali “oltre che a titolo di risarcimento per fatto illecito del convenuto, anche a mente dell’art. 2043 c.c., da determinarsi e liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice”, sicchè la domanda diretta ad ottenere il danno per illegittima detenzione dell’immobile oggetto dei lavori avrebbe dovuto ritenersi legittimamente proposta.

La sentenza, prosegue il ricorso, è altresì censurabile per avere escluso la proposizione di tale domanda risarcitoria per una sorta di incompatibilità con le altre domande avanzate dalle parti istanti, osservando in contrario che in realtà, come correttamente riconosciuto dal giudice di primo grado, le opposte richieste delle parti denotavano la loro intenzione di risolvere il contratto per mutuo consenso.

La statuizione impugnata, laddove ha annullato la pronuncia di condanna adottata dal giudice di primo grado, è pertanto errata, in quanto fondata sul falso presupposto che la relativa domanda non sia mai stata proposta.

Il motivo è infondato.

Costituisce orientamento costante di questa Corte il principio che l’interpretazione della domanda avanzata in giudizio e, quindi, anche l’individuazione del suo contenuto ed oggetto e dei fatti sui quali essa si fonda, spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale è essa è proposta e che il relativo giudizio si risolve in un apprezzamento di fatto che, in quanto tale, è censurabile dinanzi alla Corte di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. n. 24495 del 2006; Cass. n. 4754 del 2004).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha annullato la decisione di primo grado che aveva disposto la condanna del convenuto al risarcimento del danno per indebita ritenzione dell’immobile oggetto dei lavori sulla base de rilievo che le parti attrici non avevano proposto specifica domanda in tal senso, aggiungendo, a conferma di tale assunto, che una tale richiesta appariva comunque incompatibile con le domande avanzate dalle stesse parti in giudizio, nessuna delle quali diretta a porre termine al rapporto contrattuale.

Questa motivazione appare adeguata e coerente con la conclusione accolta e non risulta efficacemente censurata dai ricorrenti. Il ricorso per cassazione si limita invero a sostenere che tale domanda doveva ritenersi racchiusa nella richiesta di condanna dell’appaltatore “a titolo di risarcimento per il fatto illecito del convenuto, anche a mente dell’art. 2043 c.c.” La critica non coglie nel segno. La domanda giudiziale di identifica, oltre che per le parti, per il petitum e per la causa pretendi; quest’ultimo requisito, in particolare, impone al richiedente di specificare il titolo della propria pretesa, vale a dire il fatto su cui essa si fonda. In ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, la parte proponente ha pertanto l’onere di specificare in modo chiaro e preciso il fatto generatore del danno. Nel caso di specie, non risultano nè sono stati offerti elementi per ritenere che la domanda di risarcimento dei danni rivolta all’appaltatore fosse fondata sul ritardo con cui questi aveva provveduto alla riconsegna l’immobile.

Il riferimento contenuto nel ricorso al passo dell’atto introduttivo del giudizio in cui si rappresentava l’obbligo dell’appaltatore di “consegnare le chiavi del fabbricato al committente” non appare al riguardo sufficiente a stabilire il necessario rapporto di interdipendenza tra tale affermazione e la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per fatto illecito. In nessuna parte degli atti difensivi di primo grado richiamati dal ricorso risulta chiaramente formulata la domanda in questione. La conclusione sostenuta dai ricorrenti, anzi, appare smentita dallo stesso richiamo, nella domanda risarcitoria, alla responsabilità per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.. Nel caso in cui l’appalto comporti l’acquisto da parte dell’esecutore della disponibilità del bene sul quale i lavori devono essere eseguiti, l’obbligo dello stesso di riconsegnare il bene a lavori ultimati ha infatti natura contrattuale e non extracontrattuale, trattandosi di obbligo correlato all’adempimento della sua prestazione.

La sentenza si sottrae pertanto al vizio di motivazione denunziato.

Il secondo motivo di ricorso denunzia “erroneità o contraddittorietà della motivazione in relazione alla ininfluenza dell’eventuale risoluzione del contratto ritenuta dal giudice di prime cure e denegata dal giudice di appello”, assumendo che la Corte di appello non avrebbe potuto non rilevare l’illegittimità del comportamento dell’appaltatore che, senza alcun giustificato motivo, aveva detenuto l’immobile oggetto dei lavori, producendo al committente danni di cui questi aveva chiesto fin dall’inizio il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..

Il mezzo appare inammissibile non apparendo chiara la censura che esso muove alla decisione impugnata. In ogni caso l’asserita esistenza del danno appare circostanza irrilevante, dal momento che essa non illumina nè dimostra in alcun modo che la domanda diretta al suo risarcimento sia stata effettivamente formulata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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