Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13709 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 22/05/2019), n.13709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliata in

Roma, largo Toniolo 6, presso l’avvocato Umberto Morera, che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, (fax

n. (OMISSIS); p.e.c. (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.F. e S.D., nella qualità di eredi

testamentarie di T.E., elettivamente domiciliate in Roma,

Lungotevere Flaminio 60 presso l’avv. Fabrizio Paragallo (p.e.c.

(OMISSIS), fax n. (OMISSIS)), rappresentate e difese dall’avv. Luca

Magni (p.e.c. (OMISSIS); fax (OMISSIS)) giusta procura speciale a

margine del controricorso, (p.e.c.);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2014 della Corte di appello di Firenze

emessa il 25.11.2014 e depositata il 19.1.2015 R.G. n. 2709/2006;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. T.E. ha proposto domanda di risarcimento danni nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l’acquisto di bond argentini avvenuto alla fine del 2001 e indotto dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 690/2006, ha respinto la domanda ritenendo non contestato l’ordine telefonico di acquisto del sig. T., e comunque provata la ratifica avvenuta mediante sottoscrizione degli estratti titoli, riportanti anche i titoli argentini in deposito presso la banca; mentre ha ritenuto insussistente a carico della banca intermediaria l’obbligo di informare il cliente che impartisce un ordine di acquisto nella fase attuativa del contratto quadro di intermediazione finanziaria e deposito titoli.

2. La Corte di appello di Firenze ha accolto il gravame del sig. T. con sentenza n. 82/2014 pronunciata nei confronti delle eredi testamentarie di T.E. S.F. e S.D., e ha condannato la Banca MPS al pagamento della somma di Euro 81.391,11 con interessi legali dal 30.6.2013 al saldo, oltre alle spese del doppio grado del giudizio di merito. La Corte distrettuale fiorentina, esaminati i tre motivi di gravame, ha ritenuto assorbente il terzo, sulla considerazione che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 26724/07), anche nella fase attuativa del contratto quadro, e quindi al momento dell’acquisto dei titoli, altamente rischiosi, sussisteva l’obbligo per la banca intermediaria di porre il cliente nella condizione di valutare pienamente la natura, i rischi e le implicazioni della operazione di investimento; e ha rilevato che l’onere di provare l’adempimento di tale obbligo informativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23) non risulta affatto assolto da MPS. Inoltre ha ritenuto che, erroneamente, il Tribunale aveva accolto l’eccezione di intervenuta ratifica dell’acquisto da parte del cliente, rilevando come la sottoscrizione nel novembre 2001 dell’estratto titoli, richiesta dalla banca come un semplice adempimento burocratico, a pochi giorni dal default del 21 dicembre 2001, senza che risultassero in alcun modo adempiuti gli obblighi informativi gravanti sull’intermediaria, non poteva considerarsi quale ratifica della operazione. Conseguentemente la Corte di appello ha ritenuto che MPS sia incorsa in un grave inadempimento produttivo di un danno stimato in Euro 81.391,11 somma pari alla differenza fra il valore dei titoli al momento del loro acquisto (pari a Euro 148.633,10) e al momento della ricognizione effettuata dal C.T.U. (30.6.2013) detratto il valore delle cedole percepite e rivalutate al 30.6.2013. La Corte di appello ha infine escluso la sussistenza di un concorso di colpa del T. per non aver aderito alla offerta pubblica di scambio proposta dalla Repubblica Argentina nel 2005, offerta assai poco favorevole ai risparmiatori.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello fiorentina propone ricorso per cassazione Banca MPS articolato in tre motivi: a) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; b) erroneità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 1399 e 1711 c.c.; c) erroneità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 21 T.U.F..

4. Si difendono con controricorso le sigg.re S..

5. La parte ricorrente deposita memoria difensiva.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Con il primo motivo di ricorso la Banca rileva che la controparte non aveva proposto in primo grado una domanda di accertamento della violazione di obblighi informativi specificamente riferita al momento dell’acquisto dei titoli, e che sull’ampliamento della domanda in atto di appello era stato rifiutato il contraddittorio.

7. Con il secondo motivo di ricorso la Banca ritiene che la Corte di appello ha violato gli artt. 1399 e 1711 c.c. laddove ha escluso la possibilità della ratifica dell’ordine di acquisto sovrapponendo erroneamente il piano della esistenza dell’ordine di investimento con quello della informativa circa le caratteristiche dei titoli.

8. Con il terzo motivo la Banca ritiene la erroneità dell’affermazione di un obbligo informativo sull’andamento del titolo dopo l’acquisto, in violazione dell’art. 21 T.U.F..

Ritenuto che:

9. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Si è già esposto come la corte di merito, esaminati i tre motivi di appello, ha ritenuto che, tra le varie doglianze formulate – afferenti anche alla sussistenza di un ordine di acquisto telefonico,- fossero assorbenti quelle contenute nel terzo motivo, con il quale veniva censurata, da un lato, la affermazione del primo giudice circa la sussistenza di un obbligo di informazione nei riguardi del risparmiatore nella sola fase che precede la conclusione del contratto di negoziazione o contratto quadro (cfr. sentenza di appello); dall’altro la rilevanza attribuita dal primo giudice ad una condotta successiva del T. in termini di ratifica della operazione nonostante la negligenza dimostrata dalla Banca anche in tale contesto con riguardo all’adempimento dei propri obblighi informativi.

Nel primo motivo di ricorso la Banca si limita genericamente ad affermare che, nella domanda proposta in primo grado, il T. aveva dedotto la mancanza di informativa esclusivamente in ordine “alla successiva svalutazione dei titoli” (senza alcuna ulteriore precisazione sul contenuto della citazione, nè sulla collocazione del documento). Ma non contesta la sentenza di appello là dove questa rileva che il tribunale aveva in effetti esaminato la questione relativa alla mancanza di informativa, e respinto, anche sotto tale profilo, la domanda, negando alla radice la sussistenza di un obbligo di informazione nella fase successiva alla conclusione del contratto quadro, cioè in sede di conferimento dei singoli ordini di acquisto. Affermando, peraltro rettamente (del che peraltro si dirà oltre), l’opposto principio, la Corte di merito si è limitata ad accogliere la specifica censura che l’appellante ha proposto nei riguardi della suddetta statuizione, senza dunque incorrere in alcuna violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c..

10. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, essendo solo necessario precisare la motivazione in diritto della statuizione impugnata. Invero la Corte d’appello non ha negato la possibilità che, in difetto di prova dell’ordine di acquisto, la operazione finanziaria eseguita possa essere successivamente ratificata da parte del risparmiatore; ha piuttosto inteso affermare che, in ogni caso, resta dovuta l’informativa nei riguardi del cliente, anche al momento del compimento della condotta integrante la ratifica, circa i rischi della operazione compiuta (nella specie peraltro ulteriormente incrementati). La conseguenza di tale affermazione non è, evidentemente, la inesistenza o invalidità della ratifica, bensì che essa non vale ad esonerare la Banca dalla responsabilità per tale inadempimento. Con tale precisazione, la statuizione in esame resiste alla impugnazione essendo conforme a legge.

11. Il terzo motivo è infine inammissibile, perchè non coglie la ratio della statuizione impugnata. Come si è già esposto, la Corte di merito non ha affatto statuito la debenza di una continuativa informazione al risparmiatore sull’andamento dei titoli acquistati: ha solo – rettamente – affermato che è dovuta la informazione sugli specifici rischi della operazione (oltre che quella generale in sede di conclusione del contratto quadro) al momento del conferimento dell’ordine di acquisto, o, nei casi particolari di ratifica successiva, al momento in cui la condotta di ratifica viene posta in essere.

12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti per il versamento della ulteriore somma corrispondente a quella dovuta a titolo di contributo unificato a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100, di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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