Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13708 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso r.g.n. 28.842/2005) proposto da:

s.r.l. IMMOBILIARE CAVOUR (c.f. e p. IVA (OMISSIS)) in persona

dell’amministratore unico sig. Z.A.; rappresentata e

difesa dall’avv. Romano Alessandro del Foro di Brescia e Francesco

Braschi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, giusta procura

in calice al ricorso notificato;

– ricorrente –

contro

– BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VEROLAVECCHIA soc coop a rl

(OMISSIS) in persona del suo presidente Z.G.;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Anelli Pompeo e Vito Salvadori

del Foro di Brescia e dall’avv. Andrea Mondilo del Foro di Roma ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Aquileia n. 12, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

B.A.; B.F. e D.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 553/05,

pubblicata il 21/06/2005 e notificata il 3/08/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la declaratoria

di estinzione del processo per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia, pronunziando sentenza n. 553/2005, respinse il gravame della srl Immobiliare Cavour e di A., B.F. e di D.C. i quali avevano impugnato la decisione del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato l’inefficacia – relativamente alla Banca di Credito Cooperativo di Verolavecchia s.coop. a r.l.- della vendita di un capannone industriale intervenuta tra le persone fisiche, fideiubenti della srl Le Francois, debitrice dell’Istituto di credito, e la società immobiliare, in qualità di parte acquirente.

Ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronunzia solo la Immobiliare Cavour, affidando il gravame ad unico motivo, cui ha resistito la Banca controricorrente; I B.- D., pur raggiunti da rituale notifica del ricorso, non hanno svolto difese;

il 7 aprile 2011 la ricorrente ha notificato atto di rinunzia all’impugnazione alla Banca controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – La rinunzia al ricorso è stata ritualmente effettuata dal procuratore della parte ricorrente, a ciò abilitato – à sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2 – giusta la lata estensione del mandato difensivo esteso a margine del ricorso; la stessa è stata poi notificata al contro ricorrente; pur in mancanza dell’accettazione dello stesso ha prodotto gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., trattandosi di atto recettizio ma non anche accettizio (cfr. sul punto: Cass. 21.894/2009; Cass. 23.840/2008; Cass. 28.675/2005).

2 – Il giudizio va dunque dichiarato estinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corre di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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