Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13708 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9063-2018 proposto da:

C.C., C.G., nella qualità di eredi di

C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SANT’ANDREA

DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato ILDA BOTTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO ACRI;

– ricorrenti –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA CARRATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2130/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Don. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto notificato il 19 gennaio 2009, A.F. intimava sfratto per morosità a C.S., deducendo l’omesso pagamento di alcuni canoni di locazione relativi a due appartamenti, sulla base di un contratto di locazione verbale stipulato nell’anno 2004. Si costituiva in giudizio l’intimato eccependo l’inesistenza del contratto di locazione e il difetto di forma scritta prevista dalla L. n. 431 del 1998. In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l’intervenuta usucapione, stante il possesso ultranovennale dei beni. Il giudizio, ininterrotto per morte dell’intimato, è stato successivamente riassunto con la costituzione di C.G. e C.C.;

il Tribunale di Paola, con sentenza del 12 gennaio 2017, dopo aver escluso la sussistenza di precedenti rapporti di locazione risalenti al 1 ottobre 1963 e al 1 gennaio 1981, trattandosi di circostanze nuove, affermava la nullità del contratto verbale intercorso tra le parti nel mese di novembre 2004, perchè adottato in violazione della L. n. 431 del 1998, art. 1. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale, attesa la carenza di prova della interversione della detenzione, ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2;

avverso tale decisione proponevano impugnazione C.G. e C.C., con ricorso del 1 aprile 2017, lamentando l’erroneità della decisione. Si costituiva in giudizio A.F., eccependo l’infondatezza delle doglianze e spiegando impugnazione incidentale avverso la dichiarata inammissibilità delle domande tese a fare risalire il rapporto tra le parti ai precedenti contratti del 1963 e del 1981, e ciò in quanto non vi sarebbe novità della domanda, ma l’ipotesi di reconventio reconventionis tempestivamente avanzata. Da ciò deriverebbe la risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore con condanna degli eredi di questi al pagamento del dovuto o, comunque, al rilascio dei beni immobili detenuti;

la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2017, rigettava l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C.G. e C.C. affidandosi a due motivi. A.F. resiste con controricorso illustrato da breve memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 658 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe incontestato che, all’epoca dell’intimazione, non vi fosse tra le parti alcun valido contratto di locazione. Pertanto, la causa avrebbe dovuto essere decisa accogliendo l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso che aveva introdotto con il procedimento speciale previsto dall’art. 658 c.p.c. seguenti;

con il secondo motivo si lamenta la violazione delle norme relative alla valutazione delle prove e all’interversione del possesso. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il dante causa degli odierni ricorrenti avrebbe evidenziato davanti ai giudici di appello che la produzione documentale si riferiva a soggetti diversi dall’intimante. Era stato anche rilevato che non vi erano elementi identificativi che potessero dimostrare l’esistenza di un valido rapporto locativo. Analoghe considerazioni erano state espresse riguardo alla valutazione della prova testimoniale. Alla luce di tali elementi la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 116 c.p.c., per avere ricostruito erroneamente il fatto, tanto più ove si consideri che, C.S., fin dalla prima risposta, avrebbe contestato l’esistenza di qualsiasi rapporto di locazione, eccependo il possesso esclusivo a titolo dominicale e ribadendo tali concetti con la memoria di costituzione ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

a prescindere dalla verifica dell’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento rimaste contumaci in sede di merito e della mancanza di asseverazione per la notifica, riferita ad un procedimento nel quale alcuni intimati non costituiti (rilevante ai sensi di Cassazione civile, sez. Unite, 25/03/2019 n. 8312), il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;

il primo motivo è inammissibile, consistendo in una eccezione processuale (domanda che si assume introdotta con lo strumento processuale errato) rispetto alla quale i ricorrenti avrebbero dovuto specificare l’interesse giuridico e la concreta utilità processuale della eccezione;

deve ricordarsi, al riguardo, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicchè è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. Sez. U., 08/05/2017, n. 11141); alla fattispecie va applicato il generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (Cass. 22/02/2016, n.

3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass.16/12/2014, n. 26450; Cass.13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13 /07/2007, n. 15678), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio, che va specificamente dedotto;

in ogni caso, il motivo non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale sulla (ritenuta) necessità di esaminare, comunque, i presupposti della domanda riconvenzionale di usucapione e, quindi, di verificare la sussistenza – di fatto – di un rapporto di locazione, eventualmente inefficace in conseguenza del vizio di forma rilevato nella sentenza impugnata. Rapporto rilevante ai fini della domanda riconvenzionale di usucapione, per definire il comportamento, eventualmente mutato (interversione del possesso) del presunto conduttore. Nello stesso modo, con la censura non si contrasta l’ulteriore ed autonoma argomentazione della Corte che ha ritenuto sussistente un comportamento incompatibile con la volontà di usucapire l’immobile:

il secondo motivo è inammissibile perchè non è specifico, non individuando la norma violata. In ogni caso, si traduce in una censura sulla valutazione delle prove, inibita in sede di legittimità, perchè di esclusiva pertinenza del giudice di merito;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1785,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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