Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13708 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14183/2015 proposto da:
LISTORTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAPRANICA 95, presso lo studio dell’avvocato UGO MASTELLONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LOCCO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6723/36/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 1/12/2014, depositata 1115/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Il contribuente L.G. ricorre, con due motivi, illustrati da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6723/36/14, depositata il 15 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale si accertava che il contribuente aveva percepito, per l’anno d’imposta 2007, redditi di lavoro autonomo di fonte estera, erogati, in particolare, da enti economici francesi, con recupero a tassazione dei seguenti importi:
importo indebitamente dedotto in occasione della cessione di un autoveicolo BMW X5 tg. (OMISSIS);
costi non inerenti all’attività d’impresa;
ricavi non dichiarati per complessivi 17.987,57 Euro, pari alla differenza tra gli importi erogati al contribuente dalle società francesi e quanto fatturato dallo stesso contribuente alle società suddette.
La CTR, in particolare, premesso che nei confronti del contribuente non era stata effettuata alcuna attività di verifica presso i locali dell’impresa, escludeva l’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e rilevava che il contribuente non aveva assolto all’onere di produrre, nel contraddittorio con l’Ufficio, tutte le evidenze contabili relative ai rapporti contestati.
L’Agenzia resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’applicabilità dell’art. 12, comma 7 e del termine dilatorio ivi previsto anche alle c.d. “verifiche a tavolino”, quale quella in esame.
Il motivo appare infondato.
Ed invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. Ss.Uu.24823/2015).
Di conseguenza, le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, consistenti nell’instaurazione di un contraddittorio anticipato con il contribuente e nel rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non venendo in rilievo nel caso di attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nella sede o nei locali dell’impresa e sulla base della documentazione prodotta dallo stesso contribuente all’esito di questionario inviato dall’ufficio.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando l’inosservanza del principio secondo cui spettava all’Amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, non sussistendo, in materia tributaria, alcuna presunzione di legittimità sugli atti emessi dagli Uffici.
Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
La CTR, con valutazione di merito che non è sindacabile nel presente giudizio, ha infatti ritenuto che la differenza tra le somme erogate da soggetti di diritto francese in favore del contribuente ed il minor importo da lui fatturato agli stessi soggetti, integrasse idonea presunzione di ricavi non dichiarati D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 (nella formulazione vigente ratione temporis), con conseguente onere, ex art. 2697 c.c., di prova contraria in capo al contribuente, onere nel caso specifico non assolto.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.300 Euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016