Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13706 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13706

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9056-2015 proposto da:

P.L., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato LUCA GRATTERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO GALLETTI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G., B.G., R.L.;

– intimati –

Nonchè da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato GEA CARLONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MELAZZO giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.L., B.G., P.L., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 130/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del motivo 1) del ricorso principale e

accoglimento del ricorso incidentale condizionato, con ogni

consequenziale pronuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato nel febbraio 2006, P.F. e L., locatori di un immobile adibito ad esercizio commerciale sito in (OMISSIS) originariamente concesso a Ba.Gi., contratto da questa ceduto L. 27 luglio 1978, n. 392, ex art. 36 a F.G. e da questi a sua volta ceduto (sempre ai sensi del citato art. 36) a R.L., convennero in giudizio (nella forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità) tutti i menzionati conduttori, originari e subentrati, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento nella corresponsione dei canoni per le mensilità da novembre 2005 e la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti.

Nella attiva resistenza di F. e R., l’adito Tribunale di Messina dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore F.G. condannandolo altresì al pagamento dell’importo corrispondente ai canoni per il periodo novembre 2005 aprile 2006, e rigettò le domande nei confronti degli altri convenuti.

Per la riforma della sentenza interponeva appello F.G., notificando l’atto introduttivo, previa autorizzazione giudiziale, agli eredi di Ba.Gi. (deceduta nell’aprile 1995); a seguito di ciò si costitutiva in appello B.G., erede della Bardetta, invocando declaratoria di inesistenza o nullità insanabile della notifica della intimazione di sfratto e, per l’effetto, dell’intero processo.

Con la sentenza n. 130/2015 del 13 marzo 2015, la Corte di Appello di Messina dichiarava la inesistenza della sentenza di primo grado, siccome pronunciata nei confronti di Ba.Gi., soggetto già deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio, e disponeva la rimessione della causa al giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ..

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione P.F. e L., affidandosi a due motivi; resiste e propone ricorso incidentale, articolato su un motivo, F.G..

Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate, R.L. e B.G..

Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, per “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 36, dell’art. 1306 cod. civ. e degli artt. 103 e 332 cod. proc. civ.”, parte ricorrente assume che i soggetti destinatari dell’azione – conduttore e successivi cessionari del contratto di locazione – erano obbligati in via solidale tra loro e che la sussistenza, sotto il profilo sostanziale, di una pluralità di rapporti obbligatori distinti ed autonomi dedotti in lite comportava, sul piano processuale, una situazione di litisconsorzio facoltativo, con derivante scindibilità delle posizioni dei singoli convenuti: denuncia pertanto come erronea la considerazione unitaria sottesa alla pronuncia della Corte territoriale di rimessione dell’intera causa al giudice di primo grado per un vizio afferente unicamente uno dei contraddittori.

La articolata censura è fondata nei sensi appresso precisati.

Imprescindibile, ai fini del vaglio sulla sollevata doglianza, è il corretto inquadramento giuridico dei rapporti in controversia, connotata dal contestuale esperimento ad opera del locatore di azione contrattuale nei confronti di soggetti a vario titolo responsabili, ovvero (e più precisamente) dell’originario contraente nonchè di soggetti subentrati nella posizione del conduttore, giusta successive cessioni dell’azienda includente l’immobile concesso in godimento.

Sul punto, secondo la ricostruzione ermeneutica condivisibilmente offerta dal giudice della nomofilachia, in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda) effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario divenuto successivo conduttore dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, contraddistinta dal mero “beneficium ordinis”, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con la proposizione delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia consumato l’inadempimento del cessionario nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora. Siffatto vincolo di responsabilità sussidiaria, nei termini e con gli effetti descritti, opera tuttavia quando vi sia una unica cessione di azienda e di contratto; nell’ipotesi invece di plurime cessioni “a catena”, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti “intermedi” del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall’art. 1294 cod. civ.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore (con diffusa argomentazione, Cass. 20/04/2007, n. 9486; conformi Cass. 11/11/2011, n. 23357; Cass. 12/11/2015, n. 23111).

Dal punto di vista processuale, la illustrata struttura della coobbligazione solidale tra i conduttori convenuti in lite, escluso ogni rapporto di dipendenza o di subordinazione tra le posizioni degli stessi (escluso cioè che la responsabilità dell’un conduttore presupponga o consegua alla responsabilità dell’altro), determina l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, impedendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile.

Si versa, cioè, in una tipica fattispecie di litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili.

In questo senso, con specifico riferimento alla cessione del contratto di locazione correlata alla cessione di azienda, si è espressa, in maniera reiterata, questa Corte, univoca nell’affermare che sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto soltanto quando siano in questione l’avvenuta conclusione, validità ed efficacia del contratto di cessione, ma non quando si controverta unicamente delle vicende del rapporto, potendo in questo caso il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti tra loro obbligati in solido (ex plurimis, Cass. 09/12/1997, n. 12454; Cass. 29/11/1993, n. 11847; Cass. 31.03.1987, n. 3102).

Dalle illustrate considerazioni si inferisce con chiarezza l’erroneità della statuizione resa dalla Corte territoriale: attesa la scindibilità dei rapporti dedotti in causa, il vizio inficiante la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Ba.Gi. (vizio che, se integrante inesistenza della evocazione in lite, avrebbe importato una pronuncia di absolutio ab instantia, di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva dello stesso, senza rimessione: Cass. 18/09/2007, n. 19358; Cass. 18/09/2001, n. 11688), non poteva sortire riverbero alcuno sulla (autonoma ma cumulativamente promossa) azione esperita dai locatori nei riguardi di F.G. e R.L., su cui occorreva invece pronunciare nel merito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, la quale, attenendosi agli enunciati principi di diritto, valuterà in maniera distinta (e scindendo le relative posizioni) i rapporti processuali correnti tra i vari contraddittori, e cioè a dire decidendo sulla fondatezza delle domande proposte nei confronti di F.G. (nonchè da quest’ultimo in via riconvenzionale) e di R.L. (semprechè la statuizione di merito non risulti preclusa dal giudicato interno) ed apprezzando gli effetti della inesistenza della notificazione della citazione di primo grado unicamente in relazione a B.G., chiamato quale erede della deceduta Ba.Gi..

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento della seconda censura formulata dal ricorrente principale, denunciante una asserita inosservanza del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, statuizione travolta dalla cassazione del capo principale della sentenza.

3. Con unico motivo di ricorso incidentale condizionato, F.G. lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3”, asserendo che, rilevata la inesistenza (e non già la mera nullità) della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza, senza rimessione della causa.

La doglianza è inammissibile: in ossequio alla affermata natura scindibile dei rapporti processuali correnti tra le parti in lite, il ricorrente in via incidentale difetta di interesse a dolersi di una statuizione che afferisce unicamente alla domanda tra il locatore e il soggetto destinatario della notifica viziata.

4. Al giudice di rinvio, individuato nella Corte di Appello di Messina in diversa composizione, è affidata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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