Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13706 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32885/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni, 81

presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

H.A., proveniente dal Pakistan, Regione del Punjiab, ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria, per la cassazione del decreto del Tribunale di Torno che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere di etnia punjabi, e di religione sciita; di essere nato in una famiglia wahabita e di essersi convertito alla fede sciita; di aver subito due aggressioni da parte della sua famiglia che non aveva accettato la sua conversione; di essere stato costretto a lasciare la città trasferendosi a Wazirabad nel 2015 per far vista a sua madre e di essere stato violentemente aggradito in quell’occasione dalla gente del villaggio; di essere definitivamente fuggito per mettersi in salvo lasciando il Pakistan e dirigendosi verso l’Italia.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la domanda di protezione del ricorrente in tutti gli aspetti più significativi e di svolgere una attività istruttoria sui gesti persecutori subiti dal richiedente ad opera della comunità wahabita di Wazirabad.

Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la valutazione espressa dal Tribunale in merito alla ritenuta assenza di una adeguata e nitida attività di concettualizzazione del percorso religioso in contrario alla lettera e alla ratio del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Con il terzo motivo si lamenta della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che il primo Giudice sia pervenuto alla conclusione circa l’inverosimiglianza del racconto e alla non credibilità del richiedente sulla base di opinioni soggettive non motivate se non con riferimento alle argomentazioni della Commissione che erano state adeguatamente contestate in primo grado. Con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si lamenta che l’esclusione della protezione sussidiaria sia avvenuta sulla base di documenti risalenti all’anno 2014 e ritenuti aggiornatissimi malgrado fosse stato rappresentato che il Punjiab nell’anno 2017 era stato teatro di reiterati episodi di violenza a sfondo religioso che inducevano a ritenere verosimile nel paese una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata tale da configurare la sussistenza della fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 5 e art. 14 lett. C). per non avere il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria in presenza di un danno grave proveniente da soggetto non statuale non potendo o non volendo lo Stato fornire adeguata protezione. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il Giudice avrebbe non correttamente escluso il diritto alla protezione umanitaria malgrado fossero stati allegati i fattori di vulnerabilità cui il richiedente andrebbe incontro in caso di rientro nel Paese d’origine.

I primi tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono inammissibili risolvendosi le censure in una critica alle valutazioni di merito espresse dal Tribunale.

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 11925/2020 – in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si è ancora aggiunto che la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto – Cass. n. 10908/2020.

Questa Corte (Cass. 20 novembre 2018, n. 33096, Cass. n. 20580/2019) ha poi ritenuto che la non credibilità del ricorrente costituisce ratio decidendi suscettibile di giustificare il rigetto della domanda di protezione internazionale (v. Cass. n. 21668 del 2015), poichè tale domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, implica che alla base vi sia un racconto circostanziato e credibile.

Inoltre, si è ritenuto che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente, da svolgersi alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deve essere fatta sempre previamente, alla luce della non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione dedotta, oltre che alla luce dell’attendibilità intrinseca di quelle dichiarazioni; donde postula che i fatti allegati abbiano infine carattere di precisione e concordanza (Cass. n. 1415716), dovendo l’accertamento del giudice di merito avere innanzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Orbene, sulla base della ricognizione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la censura proposta dal ricorrente non coglie nel segno, essendosi il Tribunale fatto carico di indentificare con precisione, all’interno del racconto del richiedente, gli elementi idonei a renderlo poco credibile e non verosimile in relazione a quanto dal medesimo narrato – allontanamento dal paese di origine per sfuggire alle minacce ricevute a causa di una sua conversione religiosa in relazione alla quale non era stato in grado di spiegare le ragioni.Affermazioni, quelle del primo Giudice, che non possono qui essere rivisitate avendo puntualmente fatto applicazione della c.d. procedimentalizzazione legale della decisione di cui si è detto.

Il quarto motivo e quinto motivo che vanno trattati congiuntamente sono infondati.

Questa Corte ha ormai ritenuto in modo consolidato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (- cfr. Cass. n. 8819/2020, Cass., Sez. 6-1, n. 11312/2019, Cass. n. 13449/2019; Cass. n. 13897/2019, Cass. n. 9230/2020; Cass. n. 13255/2020) – essendo il giudice tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.

In questa prospettiva è stato poi precisato che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive (Cass. n. 4037/2020).

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere allora interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Ora, a fronte di tale indirizzo il Tribunale per escludere la ricorrenza dei presupposti rispetto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha espressamente richiamato i documenti sui cui ha fondato il suo convincimento “resetting Pakistan’s relations with Afghanistan” puntualmente individuando gli elementi dai quali escludere l’esistenza di violenza generalizzata nella regione di provenienza – Punjab – in relazione alla riscontrata condizione di tensioni interne che riguardavano altra regione del Pakistan, a fronte di una situazione diversa riscontrabile nella regione del Punjiab dalla quale proveniva il richiedente, rispetto alle quali non era risultata l’esistenza di una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

Nè gli elementi riportati dal ricorrente con riguardo ad ulteriori fonti informative sono in grado di dimostrare il travisamento del contenuto delle informazioni da parte del giudice di appello con specifico riguardo alla regione del Punjiab, avendo il Tribunale dato atto della riduzione degli episodi terroristici nel territorio ed in definitiva escludendo il dedotto travisamento delle fonti informative.

Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Peraltro, nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda, seppure delittuosa, comunque risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria.

Orbene, una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

In ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente rilevato a monte, che non erano state allegate situazioni di particolare vulnerabilità che giustificavano l’invocata misura.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi complessive Euro 2100,00 oltre S.P.A.D. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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