Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13706 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 07/06/2010), n.13706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GIORGIO ARMANI RETAIL s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Foro

Traiano n. 1/A, presso l’Avv. Cosmelli Giorgio che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Alberto Mazzoni e all’Avv. Manfredi

Burgio, come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

nei confronti di:

LEM ART GROUP s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n.

366, presso l’Avv. D’Alessandro Maria Cristina che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Gianni Piero Massa, come da procura a

margine della memoria;

– resistente –

per l’impugnazione della ordinanza di sospensione dei processo emessa

dal Gi del tribunale di Milano nel procedimenti riuniti n. 64170/03 e

59075/02 e depositata in data 3 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Giorgio Armani Reta il (in seguito GAR) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la s.r.l. Telima, poi divenuta Lem Art Group s.p.a. (in seguito LEM), al fine di ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda afferente un esercizio commerciale sito in Roma per inadempimento della stessa LEM. Con atto di citazione notificato qualche giorno dopo la TeLima ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma la GAR chiedendo che la stessa venisse dichiarata inadempiente in ordine al medesimo contratto e condannata all’adempimento. Le due cause, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Roma e riassunzione della seconda avanti al Tribunale di Milano, sono state riunite. Espletata l’istruttoria e dopo la modifica delle conclusione da parte della LEM che chiedeva la risoluzione del contratto, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e a tanto hanno provveduto all’udienza del 22 maggio 2008 ottenendo termine per lo scambio degli atti difensivi di rito. Nelle more dei giudizi riuniti le parti hanno raggiunto una transazione contemplante, tra l’altro, il pagamento di una somma da parte di LEM in favore di GAR. Non essendo intervenuto il pagamento la GAR ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma indicata nell’accordo transattivo; contro il decreto è stata proposta opposizione avanti al Tribunale di Milano e Sa causa iscritta al n. 54954/05.

Con istanza depositata il 26 giugno 2008 la LEM ha richiesto a giudice dei giudizi riuniti n. 59075/02 e n. 64170/03 la sospensione del processo per pregiudizialità di quello n. 54954/05. Con l’ordinanza oggetto del ricorso per regolamento il giudice ha disposto la sospensione per pregiudizialità della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che “costituisca antecedente logico-giuridico la definizione della suddetta controversia (di opposizione a decreto ingiuntivo), nella quale dovrà accertarsi la validità o meno della transazione in data 21.12.2004, contemplante – tra l’altro – anche l’abbandono del presente giudizio”.

Resiste con memoria la LEM. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 273 e 274 c.p.c. per avere errato il giudice a quo disponendo la sospensione in un’ipotesi in cui, essendo pendenti le cause pregiudicata e pregiudiziale avanti lo stesso ufficio giudiziario, avrebbe potuto disporsi la riunione, è infondato dal momento che se è corretto il principio di cui si chiede l’affermazione e a mente del quale nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni dell’art. 273 c.p.c. o art. 274 c.p.c. (Cassazione civile, sez. 3, 22 maggio 2008, n. 13194) è anche vero che la situazione processuale che deve in concreto consentire la riunione deve persistere alla data della pronuncia della Corte, non essendo diversamente possibile per il giudice del merito adeguarsi al “modus precedendo imposto dalle norme richiamate (Cassazione civile, sez. 3, 11 ottobre 2006, n. 21727).

Poichè risulta che la causa pregiudiziale è già pervenuta alla sentenza è chiaro che la riunione non sarebbe più possibile.

Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l’inammissibilità dell’istanza di sospensione in considerazione della tardività delle allegazioni e delle produzioni sulla base delle quali il giudice avrebbe provveduto ex art. 295 c.p.c. è inammissibile in quanto la Corte ha già ritenuto che “Con il regolamento di competenza non sono deducibili questioni diverse da quelle incidenti direttamente e necessariamente sulla attribuzione di essa. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha dichiarato V. inammissibile il motivo con cui si deduceva che il giudice “a quo” avesse violato gli artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per avere depositato la propria sentenza precedentemente alla scadenza prescritta per il deposito delle repliche)” (Cassazione civile, sez. 3, 18 aprile 2007, n. 9269).

Inammissibile e comunque infondato è infine anche il terzo motivo con il quale si deduce carenza del rapporto di pregiudizialità tra i processi in questione in quanto la GAR ha proposto domanda di adempimento ma in qualunque momento potrebbe mutare detta domanda in quella di risoluzione.

L’inammissibilità deriva dall’insufficienza del quesito che a causa della sua genericità (“Si chiede quindi che la Corte dichiari se sia consentito disporre la sospensione di un procedimento per asserita pregiudizialità, anche se nel giudizio asseritamele pregiudiziale una delle parti possa ancora legittimamente mutare la propria domanda, così da rendere vana la asserita pregiudizialità”) non consente alla Corte di enunciare un corrispondente principio, posto che nulla si chiarisce in ordine all’oggetto dei diversi giudizi e quindi al rapporto che li lega in assenza dell’ipotizzato mutamento della domanda.

Il motivo è comunque infondato dal momento che il provvedimento impugnato è stato assunto in una determinata situazione processuale e quindi in presenta di certe domande delle parti e non può essere scrutinato alla luce di evenienze solo ipotizzate ma insussistenti sia al momento della pronuncia che attualmente.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Il mutamento della situazione processuale intervenuto nelle more giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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