Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13706 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14138/2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE
9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BONDI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di 2^
GRADO di TRENTO del 23/06/2014, depositata i124/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Francesco Vannicelli difensore del ricorrente che
si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Il contribuente M.M. ricorre con due motivi, illustrati da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di 2^ Grado di Trento n. 84/02/14, depositata il 24 novembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente.
La CTR ha affermato l’infondatezza tanto delle censure afferenti alla mancata instaurazione del contraddittorio nella fase pre-contenziosa, che di quelle con le quali si denunzia la carenza di motivazione dell’atto impositivo impugnato, essendo stata fornita “ampia prova” che l’Ufficio aveva tenuto in debita considerazione le osservazioni del contribuente, con conseguente rilevante riduzione del “quantum” della pretesa tributaria ed aveva assolto in modo adeguato all’obbligo di motivazione.
L’Agenzia resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, deducendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare la mancanza di un effettivo contraddittorio nella fase amministrativa e l’esistenza di gravi incongruenze rispetto alle medie di settore che giustificassero la determinazione del maggior reddito. Lamenta inoltre la mancanza di ogni indicazione, da parte dell’Ufficio, sul procedimento in forza del quale il maggior reddito, originariamente accertato a carico del contribuente, sia stato successivamente ridotto in misura del 30%.
Le censure appaiono infondate.
Come risulta dalla sentenza della CTR l’Ufficio ha preso espressamente in considerazione le deduzioni del contribuente, quali l’impegno per l’assistenza alla madre e l’attività di installazione di nuovi impianti, contestandole specificamente, sulla base delle indicazioni di concrete circostanze relative all’attività esercitata dall’impresa del contribuente. La CTR ha dunque ritenuto, con valutazione di merito non sindacabile nel presente giudizio, che, sulla base delle circostanze del caso concreto, dovesse ritenersi congruo il maggior reddito accertato dall’Ufficio, ridotto peraltro, alla luce delle deduzioni del contribuente in misura del 30% rispetto a quello originariamente determinato.
Si osserva, inoltre, che essendo stato l’accertamento induttivo notificato nel dicembre 2008, esso può essere legittimamente fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore (Cass. 26481/2014).
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR omesso di rilevare la carenza di motivazione dell’atto impugnato. Pure tale motivo deve ritenersi infondato, posto che, secondo quanto risulta dall’impugnata sentenza, l’accertamento risulta adeguatamente motivato, in quanto esso non appare limitato al mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma risulta integrato (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (Cass. 27822/2013), in conformità al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.800,00 Euro per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016