Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13706 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 03/07/2020), n.13706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7749-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO DI ROBBIO, MARIA DEL PRETE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositato il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario relativo a S.G. utile alla indennità di accompagnamento dal marzo 2017 ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva al deposito della domanda giudiziale. Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava il ricorrente l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del totale accoglimento della domanda.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017).

Il principio enunciato rappresenta chiaramente l’ipotesi di possibile sindacato del giudice di legittimità circoscritta alla violazione del principio di soccombenza con attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa.

Con recente decisione la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni.

Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, ha dato conto peraltro errando, poichè ha rilevato che la compensazione era conseguenza della decorrenza della prestazione “successiva al deposito del ricorso giudiziale”. Come si evince dalla documentazione richiamata, il ctu ha accertato la presenza dei requisiti sanitari dal marzo 2017, data questa, coincidente con la domanda amministrativa e certamente precedente alla domanda giudiziale (27.12.2017). Pertanto la statuizione del tribunale risulta basata su un presupposto errato, quale il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa. Il ricorso deve quindi essere accolto, cassato il provvedimento di omologa e rimessa la causa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, diverso giudice, perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, altro Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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