Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13705 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25371-2017 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FIORELLA DI MECO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4465/2015 del TRIBUNALE di AREZZO,

depositato il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale di Arezzo ha parzialmente accolto l’opposizione dell’Avv. D.D., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, intesa ad ottenere una diversa (e maggiore) quantificazione ed il riconoscimento della prededucibilità, L. Fall., ex art. 111, del credito insinuato (attività professionale per la predisposizione e presentazione della domanda di concordato preventivo) e, per l’effetto, ha ammesso quel credito nella misura di Euro 24.518,00 in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA al chirografo.

2. L’Avv. D. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo, mentre il menzionato fallimento non ha spiegato difese in questa sede.

2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, e art. 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale suddetta, è stato depositato in cancelleria, dall’Avv. D.D., un atto di rinuncia al ricorso.

Ritenuto che:

1. L’atto di rinuncia è sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., ed è stato ritualmente notificato al fallimento intimato. Si impone, pertanto, la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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